Anche per il 2018 l’importo del diritto annuale da corrispondere alla Camera di Commercio è ridotto del 50%.
La riduzione è dovuta nelle more della definizione del processo di riordino che sta interessando le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Indice
1 A quanto ammonta il diritto camerale 2018
2 Diritto camerale 2018 commisurato al fatturato
3 Chi non deve pagare il diritto camerale
A quanto ammonta il diritto camerale 2018
Si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018.
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): sede € 44,00, unità locale € 8,80;
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: sede € 100,00, unità locale € 20,00;
Società semplici non agricole: sede € 100,00, unità locale € 20,00;
Società semplici agricole: sede € 50,00, unità locale € 10,00;
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001: sede € 100,00, unità locale € 20,00;
Soggetti iscritti al REA: € 15,00
Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00.
Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Diritto camerale 2018 commisurato al fatturato
Per tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli sopra indicati, l’importo del diritto camerale è commisurato al fatturato complessivo dell’impresa conseguito nell’esercizio precedente (fatturato ricavabile dai quadri del modello IRAP 2017) sul quale si applicano le aliquote previste da apposito decreto ministeriale [2]. Gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.
Chi non deve pagare il diritto camerale
Sono esenti dal pagamento del diritto annuale camerale:
le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa a partire dall’anno successivo a quello di adozione del provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa;
le imprese individuali con attività cessata entro il 31 dicembre e che abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato entro il 31 dicembre, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
le cooperative nei confronti delle quali l’autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento, dall’anno successivo a quello in cui il provvedimento è stato adottato;
le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. L’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.
Fonte: https://www.laleggepertutti.it