CONSIDERATO che sono stati sollevati alcuni dubbi interpretativi in relazione agli orari di divieto riportati nella suddetta ordinanza ed in particolare nel punto 2 (divieto vendita bottiglie di vetro) e nel punto 3 (divieto vendita bevande alcoliche);
RAVVISATA la necessità di fornire un chiarimento in relazione agli orari riportati in detta ordinanza lasciando invariato il contenuto sostanziale delle altre disposizioni; VISTO lo statuto Comunale; Per i motivi sopra indicati;
O R D I N A A parziale rettifica e ad integrazione della propria ordinanza n. 2 del 16/01/2018 ed in particolare del punto 2 (divieto vendita bottiglie di vetro) e del punto 3 (divieto vendita bevande alcoliche) si precisa che, l’orario indicato deve intendersi per le 7 ore comprese tra la mezzanotte di domenica 11 febbraio e le 7 di lunedì 12 febbraio e tra la mezzanotte di martedì 13 febbraio e le 7 della mattina di mercoledì 14 febbraio.
A V V E R T E Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
I N F O R M A che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.
D E M A N D A agli organi previsti dall’art. 13 della Legge n. 689/1981 il rispetto delle disposizioni di cui sopra.