Sacchetti bio: “l’utilizzo e la circolazione delle borse in questione, in quanto beni autonomamente commerciabili, non possono essere sottratti alla logica del mercato”
E’ possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio – come quelli dedicati a frutta e verdura – sacchetti monouso nuovi, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facolta’ ne’ l’utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quali frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, “fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza e igiene degli alimenti”, con il parere sui sacchetti-bio reso al ministero della Salute. Quest’ultimo, infatti, aveva chiesto alla Commissione speciale di Palazzo Spada di chiarire alcuni punti della normativa vigente finalizzata alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Il legislatore, hanno osservato i giudici amministrativi, “ha elevato le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all’interno degli esercizi commerciali a prodotto che ‘deve’ essere compravenduto. In questa ottica, la borsa, per legge, e’ un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che e’ destinata a contenere”.
Partendo da tale assunto, “l’utilizzo e la circolazione delle borse in questione, in quanto beni autonomamente commerciabili, non possono essere sottratti alla logica del mercato” si spiega nel parere, e “non sembra consentito escludere la facolta’ del loro acquisto all’esterno dell’esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l’appunto, considerate di per se’ un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere”.
E’ dunque “coerente” con lo strumento scelto dal legislatore, sottolinea il Consiglio di Stato, “la possibilita’ per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati ad essere utilizzati”: a tale conclusione si giunge anche ponendo l’attenzione sul fatto che la “necessaria onerosita’ della busta in plastica, quanto meno indirettamente, vuole anche incentivare l’utilizzo di materiali alternativi alla plastica, meno inquinanti, quale in primo luogo la carta”.
Ne deriva, secondo Palazzo Spada, “che deve certamente ammettersi la possibilita’ di utilizzare, in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell’esercizio commerciale, contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non potendosi inoltre escludere, alla luce della normativa vigente, che per talune tipologie di prodotto uno specifico contenitore non sia neppure necessario”.
Ciascun esercizio commerciale sara’ quindi tenuto, secondo le modalita’ che riterra’ piu’ appropriate, alla “verifica dell’idoneita’ e della conformita’ a legge” dei sacchetti utilizzati dal consumatore, sia di quelli messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, sia di quelli introdotti nei locali autonomamente dal consumatore, e in quanto soggetto che deve garantire l’integrita’ dei prodotti, potra’ vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti.
Fonte: www.affaritaliani.it