VISTA la propria Ordinanza n. 17 in data 21.06.1997 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena”; VISTA la propria Ordinanza n. 93 in data 13.11.2003, modificata ed integrata con Ordinanza n. 4 in data 5 febbraio 2010, relativa all’individuazione delle aree portuali operative e delle aree portuali non operative del Compartimento Marittimo di La Maddalena; VISTA la propria Ordinanza n. 8 in data 09.03.2010, relativa alla disciplina della circolazione stradale in ambito portuale; RITENUTO
opportuno ai fini della sicurezza portuale, in funzione cautelativa e a garanzia della pubblica incolumità, interdire la circolazione, la sosta ed il transito degli autoveicoli e dei pedoni all’interno dell’area soggetta agli interventi manutentivi di cui sopra; VISTI gli articoli 17, 30, 81 e 82 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima),
RENDE NOTO
che a partire dalle ore 20.00 del 25.05.2018 fino alle ore 24.00 del giorno 27.05.2018, l’area portuale di La Maddalena, comprendente la parte interessata della Banchina Zonza all’altezza del secondo parabordo-respingente verticale, come meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico, è da ritenersi disciplinata nei termini di cui ai successivi articoli.
ORDINA
Articolo 1 (Interdizione)
All’interno dell’area portuale di La Maddalena, nella banchina Zonza, all’altezza dl secondo respingente verticale come meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico, è interdetto in
maniera assoluta l’accesso ai pedoni, la sosta, la fermata ed il transito di veicoli, fatta eccezione per i mezzi dipendenti della Società esecutrice dei lavori.
Articolo 2 (Sanzioni)
Salvo che il fatto costituisca altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
Articolo 3 (Disposizioni finali)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.