VISTI gli atti d’ufficio e, in particolare, il bando di regata prodotto dall’Organizzatore;
VISTO il Decreto Legislativo del 18.07.2005, n. 171 ed il Decreto Ministeriale del 29.07.2008, n. 146, rispettivamente “Codice sulla Nautica da Diporto” e relativo “Regolamento di Attuazione”;
VISTA la Legge del 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72); VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nonché di tutelare la pubblica incolumità in dipendenza della predetta manifestazione,
RENDE NOTO
che l’Organizzatore, dal 06 al 11 maggio 2018, coordinerà lo svolgimento di una manifestazione a vela comprendente una traversata non competitiva amatoriale, lungo i percorsi di gara nelle acque dell’Arcipelago di La Maddalena compresi tra Porto Massimo, Bonifacio, La Maddalena e Poltu Quatu, come meglio individuato negli allegati stralci planimetrici, parte integrante del presente provvedimento
ORDINA
Articolo 1 Tutte le unità in navigazione nei pressi delle zone di mare interessate dalla manifestazione citata in premessa, come meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico, dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 50 dalle unità partecipanti, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Articolo 2
I traghetti impegnati sulla tratta La Maddalena – Palau e Bonifacio-Santa Teresa Gallura, continueranno a svolgere regolarmente la loro navigazione, ottemperando a quelle che sono le norme contenute nel Regolamento Internazionale per prevenire gli
Abbordi in mare (COLREG 72).
Articolo 3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto e saranno altresì ritenuti responsabili per eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o violazioni alla presente Ordinanza.
Articolo 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze