VISTI gli atti di Ufficio; RITENUTO NECESSARIO che le sopracitate unità garantiscano, durante le suddette attività ludiche di balneazione, una prontezza operativa in caso di emergenza, in ragione degli incarichi previsti da ruolo d’appello;
RENDE NOTO a decorrere dalla data odierna la presente Ordinanza modifica la precedente (Ord. n. 57/2017) circa la disciplina delle attività ludiche di balneazione dalle Motobarche Trasporto Passeggeri che svolgono gite di breve durata nell’ambito dell’Arcipelago di La Maddalena
O R D I N A Articolo unico
L’articolo 2, lettera e) della soprarichiamata Ordinanza è così modificato: “e) avere a bordo un assistente/bagnino in possesso di specifica abilitazione, in corso di validità, rilasciata dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), che espleti il servizio di assistenza/salvataggio a favore dei bagnanti. Tale servizio potrà essere svolto altresì da un membro dell’equipaggio ad esclusione del Comandante e del Direttore di Macchina.” L’articolo 3, lettera l) della soprarichiamata Ordinanza è così modificato: “l) assicurarsi che la persona deputata al servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti di cui all’Art. 2 lettera e) per tutta la durata dell’attività di balneazione mantenga una vigilanza costante sui bagnanti.”