Il Tribunale Amministrativo della Sardegna sospende l’efficacia delle ordinanze emanate dai sindaci del Nord Sardegna con cui si chiedeva l’immediato ripristino delle attività del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Paolo Dettori”.
L’Ats aveva impugnato il provvedimento (prima nei confronti del comune di Tempio e a seguire con le altre amministrazioni) e oggi comunica l’accoglimento dell’istanza che ne sospende l’efficacia anche in considerazione della garanzia delle prestazioni di emergenza.
Di seguito si invia il decreto del Tar odierno, relativo al ricorso presentato contro l’ordinanza n. 3 del 11.05.2018 emanata dal sindaco di Badesi.
In un’ottica di massima trasparenza che da sempre muove i passi dell’Azienda, la Direzione di Ats e della Assl di Olbia comunicano che non si è ancora concluso l’iter per il reclutamento di professionisti da inserire nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale tempiese.
Il Presidente
ha pronunciato il presente DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2018, proposto da
Ats Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Trudu, Anna Sedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Badesi non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del sindaco del Sindaco del Comune di Badesi n.3 del 11/5/2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Vista l’istanza con la quale la ricorrente chiede di essere autorizzata a provvedere
N. 00392/2018 REG.RIC.
alla notificazione del ricorso all’ indirizzo PEC dell’ Amministrazione resistente risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni;
Ritenuto di accogliere la detta istanza ai sensi dell’art.52, comma 2 del codice del processo amministrativo.
Considerato peraltro che tale forma di notifica è stata già effettuata e che l’autorizzazione deve intendersi data a sanatoria di quanto già avvenuto, senza necessità di ulteriore notifica alla medesima PEC;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per provvedere sull’istanza di misure cautelari monocratiche;
Considerato che detta istanza può essere accolta, in quanto:
1) sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, poiché è stato ordinato alla ricorrente di provvedere entro brevissimo tempo alla riorganizzazione di un complesso servizio ospedaliero, ferma restando ogni valutazione del Collegio sulla stessa possibilità per il Sindaco di emanare un provvedimento del genere;
2) l’istante ha evidenziato che attualmente sono comunque garantite le prestazioni di emergenza.
P.Q.M.
1) Accoglie l’istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso all’ indirizzo PEC dell’ Amministrazione resistente risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
2) Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimenti impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 giugno 2018.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari il giorno 21 maggio 2018.
N. 00392/2018 REG.RIC.
Il Presidente
Caro Lucrezio Monticelli
IL SEGRETARIO