FEBBRE DEL NILO: POSITIVI AL VIRUS QUATTRO VOLATILI E UN POOL DI ZANZARE.Quattro volatili e un pool di zanzare sono risultati infetti dal virus della Febbre del Nilo Occidentale, come confermato dalle analisi condotte dall’Istituto Zooprofilattico di Sassari. Tre le cornacchie, le cui carcasse sono state rinvenute rispettivamente a Santa Giusta, in località Cirras, Donigala Fenugheddu, frazione di Oristano, e aSolarussa, in località Traccaias, comune dove è stato catturato anche il nucleo di insetti positivo al virus. Le analisi dell’Izs hanno rilevato la positività al virus WND (West Nile Disease) anche in un falchetto ritrovato morto nelle campagne diAidomaggiore, in località Otzilo.Ai fini del monitoraggio e del contrasto alla diffusione del virus, in provincia di Oristano sono state installate 12 trappole per insetti (39 quelle presenti sul territorio regionale) e vengono effettuate le analisi sulle carcasse dei volatili morti o abbattuti per il piano di depopolamento. Le eventuali positività riscontrate sugli animali permettono di individuare le zone di circolazione virale. In questo senso, il ritrovamento del volatile positivo ad Aidomaggiore segnala un allargamento della zona in cui finora nell’oristanese sono stati segnalati casi umani o animali.Si ribadisce l’importanza della protezione dalle punture di zanzara, insetto che veicola il virus dai volatili all’uomo, attraverso l’uso dei repellenti per gli insetti, l’installazione di zanzariere in casa e l’adozione di tutte le precauzioni per evitare i ristagni d’acqua.Nessun “allarme sangue” legato alla malattia: le donazioni non sono mai state sospese, fanno sapere dall’ATS di Oristano.Sono in netto miglioramento le condizioni del paziente ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano al quale nei giorni scorsi era stato diagnosticato il virus della Febbre del Nilo occidentale. Questa mattina è stato disposto il suo trasferimento dall’Unità operativa di Rianimazione, dove si trovava dalla scorsa settimana, a quella di Medicina, dove continuerà ad essergli somministrata la terapia medica già avviata.Intanto L’Ats-Assl Oristano chiarisce, in merito alla circolazione di alcune notizie infondate, che non esiste alcun allarme sangue connesso ai casi di Febbre del Nilo registrati in provincia di Oristano e che le donazioni di sangue non sono sospese e non lo sono mai state.Tutti i donatori e le donatrici residenti o che soggiornano in provincia di Oristano possono continuare a donare presso il Centro trasfusionale dell’ospedale San Martino o partecipando agli appuntamenti di donazione programmati nei vari centri della provincia. Le trasfusioni possono continuare ad essere effettuate in totale sicurezza, in quanto su tutte le sacche prelevate – per un periodo di tempo stabilito dal Centro Nazionale Sangue e dalla Struttura Regionale di Coordinamento dei Servizi Trasfusionali – viene compiuto un test, chiamato NAT, che ricerca il DNA del virus della Febbre del Nilo, e permette di escluderne o rilevarne la presenza.Si sottolinea che la Sardegna ha un cronico bisogno di sangue, bisogno che si accentua nel periodo estivo e non si può permettere un calo delle donazioni a causa di notizie prive di fondamento. Si coglie l’occasione per ribadire dunque l’invito alla donazione: possono farlo tutte le persone, compresi i fabici e i portatori sani di anemia mediterranea, tra i 18 e i 65 anni, in buono stato di salute, che pesino almeno 50 chilogrammi e non abbiano assunto farmaci di recente né abbiano terapie in corso. Tutti i donatori saranno sottoposti a una visita preventiva che ne accerti lo stato di salute e di idoneità alla donazione e, dopo il prelievo, riceveranno gratuitamente a domicilio il risultato completo delle analisi: questo permetterà loro, oltre a compiere un gesto di solidarietà e generosità, di tenere sotto controllo la propria salute.Sono risultati positivi al virus della Febbre del Nilo due volatili, una gazza e un astore, le cui carcasse sono state ritrovate rispettivamente a Cabras, in prossimità dello stagno di Mistras, e nelle campagne di Milis. Le analisi sono state effettuate dall’Istituto Zooprofilattico di Sassari e sono in attesa di conferma dall’IZS di Teramo, centro di riferimento nazionale per l’accertamento della malattia sugli animali.Il Dipartimento di Prevenzione dell’Ats-Assl Oristano chiede alla popolazione la collaborazione nel monitoraggio della malattia sul territorio: nel caso in cui si trovi la carcassa di un volatile, i cittadini sono invitati a contattare i servizi veterinari Assl ai numeri 0783.317767 – 0783.317328 per segnalarne la presenza, così da consentirne l’analisi e permettere di individuare con maggiore precisione e rapidità le zone in cui esiste circolazione virale.Lo stesso Dipartimento ricorda inoltre l’importanza dell’adozione di misure di prevenzione e protezione personale e ambientale dalle punture di zanzara, insetto che veicola la malattia dai volatili infetti all’uomo, attraverso l’uso di repellenti, l’installazione di zanzariere e l’eliminazione dei ristagni d’acqua da tutti gli ambienti frequentati. Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulla malattia, è possibile consultare il sito www.asloristano.it
Il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu, oggi 1° settembre, ha provveduto ad emettere la seguente ordinanza Preso atto che anche il territorio del Comune di Oristano nel corso del 2018 si è manifestatala circolazione virale per la West Nile;
Considerato che nel corso della stagione estiva, il territorio comunale è interessato da
rilevanti infestazioni di zanzara;
Tenuto conto del disagio prodotto dalla presenza dell’insetto, fino a compromettere nelle ore
serali la normale fruizione da parte dei cittadini degli spazi pubblici e privati e dì recare
disturbo anche all’interno di edifici abitativi;
Constatato che gli interventi di monitoraggio e lotta finora attuati dalla Provincia sulle strade
ed altre aree pubbliche non risultano sufficienti ad assicurare un adeguato controllo degli
insetti, per cui cui focolai di diffusione risultano spesso localizzati in giardini privati, cantieri
edili, depositi di attività artigianali, industriali e commerciali;
Ravvisata quindi la necessità, per garantire l’efficacia dell’azione dell’Ente, di estendere
l’effettuazione dei trattamenti disinfestanti anche all’interno delle aree private sopra ricordate;
Visto il Piano regionale integrato per la sorveglianza della West Nile Disease 2015 – 2018
approvato con determinazione della Direzione Generale della sanità – Regione Sardegna n.
1511del 28/11/2016;
Visto il Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus della West Nile del
10/08/2016 { 0023689-10/0//20160DGPRE-DGPRE-P );
Ravvisata altresì la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica anche al
fine di prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo quali la Chikungunya e la
West Nile Disease attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare delle zanzare;
Considerato al riguardo che fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Pubblico
relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da
insetti vettori, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima
riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è
necessario rafforzare la lotta agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con
adeguati trattamenti larvicidi;
Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si
manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya e/o di West Nile Disease o in situazioni di
infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, Il Comune
provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai
larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con
separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di
detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
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Vista la Legge 23 dicembre 1978. n. 833;
Visto l’art. 50, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la competenza del Sindaco quale
rappresentante della comunità locale, all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti per
prevenire e/o fronteggiare emergenze igienico-sanitarie pubbliche e private;
ORDINA
che nel periodo tra il 1 marzo ed il 31 dicembre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori
determinazioni in presenza di scostamenti termici della norma, possibili in relazione a
cambiamenti meteo climatici in atto:
Ai gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree
verdi o strutturate, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse e aree strutturate
con sistemi di raccolta delle acqua meteoriche, di evitare l’abbandono definitivo o
temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, dì
contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed
evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la
proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro
sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia e/o innaffiamento.
Diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o
coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei
tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema di monitoraggio
dell’infestazione trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti dì raccolta delle
acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia
larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto
usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa, procedere alla chiusura degli
stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera
che deve essere opportunamente mantenuta in
condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
di tenere sgombri ì cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e
sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra
provenienza, provvedendo al taglio periodico dell’erba e delle sterpaglie;
di svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva
disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, che con
particolare riferimento alle attività svolte possono generare accumuli e ristagni di acque
piovane,
di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano di formarsi di
raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro
sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde
impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle
raccolte idriche dopo ogni pioggia,
di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni
precipitazione atmosferica;
Ai responsabili dei cantieri,
di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori, qualora l’attività
richieda la disponibilità di contenitori d’acqua, questi debbono essere dotati di copertura
ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5
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giorni,
di sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte
d’acqua,
di provvedere, in caso di sospensione dell’attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di
tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche,
di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i
provvedimenti di sui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorno da ogni
precipitazione atmosferica;
A tutti i proprietari, gestori e conduttori di orti, vivai, serre, deposito di piante e fiori,
aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati,
di eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua, in caso di innaffiatura
manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo
l’uso,
di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la
formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia,
di chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua,
di eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti net contenitori di piante e fiori
destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;
Ai privati cittadini,
di evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi
terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni,
bottiglie, bidoni, lattine, barattoli, sottovasi, ecc.) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed
evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea,
di procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la
proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro
sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere
alla loro chiusura mediante coperchio a tenuta o allo
svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali
prescrizioni alle ovi-trappole inserite nel sistema di monitoraggio dell’infestazione,
di trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque
meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia
larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto
usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalia
periodicità è comunque da praticare entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica; pulire
i tombini dì raccolta delle acque piovane prima dell’avvio del ciclo di trattamento larvicida,
di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e
sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra
provenienza;
A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che
comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi pubbliche e/o private è fatto
obbligo di effettuare trattamenti straordinari adulticidi mediante ditte specializzate secondo le
modalità indicate dalle Linee guida di riferimento (come ad esempio quelle definite dalla
Regione Emilia Romagna, “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti
adulticidi contro le zanzare”, reperibili al seguente collegamento
http://wwvtf.zanzaratigreonline.it/lineeguidaperqlioperatori.aspx) e secondo le seguenti
prescrizioni:
– le operazioni di disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, devono essere
effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre
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specie di animali non bersaglio, in particolare alle api,
– siano utilizzati esclusivamente biocidi, PMC e/o altri prodotti specificatamente
autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute,
– i trattamenti siano sospesi in presenza di vento o pioggia,
– siano apposti con sufficiente anticipo (almeno 48 ore) appositi avvisi per informare il
vicinato della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazioni precise
sulla qualità del prodotto impiegato e tutte le informazioni di pronto soccorso;
ORDINA INFINE
A tutti i destinatari della presente Ordinanza, per il periodo di vigenza del
provvedimento:
di permettere l’accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al
personale della ditta incaricata alla disinfestazione ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui
trattamenti;
RACCOMANDA
ai frequentatori dei cimiteri cittadini di provvedere alfa sostituzione dell’acqua nei
contenitori con cadenza almeno settimanale,
al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza
affinché nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d’acqua in contenitori
esposti su finestre, collocati negli spazi verdi, ecc.,
AVVERTE
Che la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che
risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le medesime inadempienze
saranno riscontrate;
I trasgressori individuati, saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da €.
25,00 a €. 500,00, fatte salve le violazioni di carattere penale; è ammesso ammesso il
pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo;
DISPONE
Che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni ivi contenute ed
all’accertamento ed irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo
di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS Oristano nonché ogni altro agente od
ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti,
Che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini ed agli Enti interessati con
pubblicazione all’Albo Pretorio, inserzione sul sito Internet del Comune al fine di garantire la
divulgazione,
Che l’entrata in vigore della presente ordinanza decorra dalla data della pubblicazione all’Albo
Pretorio istituzionale,
Che per quanto prescritto dalla presente Ordinanza vige l’obbligo a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare,
Che ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3, Legge n. 241/1990, chiunque vi abbia interesse può
presentare ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Sardegna, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.