Il Consiglio di Stato impartisce una severa lezione alla Regione autonoma della Sardegna sulla caccia.
Nonostante la sede cautelare, la motivazione è chiara: “in questa sede di sommaria delibazione, le censure dell’appellante non appaiono idonee a superare i distinti profili della motivazione dell’ordinanza appellata.
In particolare, i motivi di appello non sono tali da far prospettare, con la evidenza che in questa sede occorre ai fini della invocata misura monocratica, un probabile esito positivo, anche alla luce della recente sentenza n. 3852/2018 della Sezione, in ordine ai criteri e alla congruità della motivazione occorrente per discostarsi da un articolato parere negativo dell’ISPRA … in questa sede, l’interesse pubblico alla protezione del patrimonio faunistico e alla salvaguardia della sostenibilità biologica del prelievo venatorio prevale su quello, di cui la Regione appellante è portatrice, di consentire giornate di prelievo venatorio per alcune specie su cui appunto l’ISPRA ha espresso avviso negativo”.
La discussione in sede collegiale è stata fissata per la camera di consiglio del 18 ottobre 2018, a stagione venatoria conclusa per le due specie di fauna selvatica.
Lepri sarde e Pernici sarde sono quindi salve per il secondo anno di seguito.
La dura battaglia legale condotta dalle associazioni ecologiste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.), Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.), WWF, Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU – BirdLife Italia, grazie all’avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, ha avuto pieno successo.
Il provvedimento sospeso, prevedeva per le due giornate di caccia previste (30 settembre e 7 ottobre 2018) un assurdo “carniere” potenziale complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegna in corso di approvazione).
La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda è stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite “tendenti alla diminuzione” dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano.
Non solo.
Con nota prot. n. 45393/T-A11 del 13 luglio 2018 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha fornito il parere di legge (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito alla proposta di calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 e ha chiesto esplicitamente la chiusura della caccia alla Lepre sardaealla Pernice sardainassenza di censimenti relativi alle popolazioni esistenti nell’Isola.
Analoga richiesta per le medesime motivazioni ha fatto l’I.S.P.R.A. (ma non è stata oggetto di provvedimento sospensivo) per il Coniglio selvatico, oggetto di un assurdo “carniere” potenziale (5 capi abbattibili per ogni cacciatore) di 179.935 Conigli.
Si è riproposta, quindi, la medesima situazione dichiarata illegittima dal T.A.R. Sardegna con riferimento al calendario venatorio 2017-2018 (sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017).
Infatti, a oggi, non sussiste alcun censimento delle popolazioni esistenti di Pernice sarda e di Lepre sarda, come pacificamente ammesso dalla stessa Regione autonoma della Sardegna (“è stato presentato il piano per il censimento della pernice sarda e della lepre sarda che sarà portato in giunta regionale per l’approvazione”, vds. comunicato stampa della Regione autonoma della Sardegna, 19 luglio 2018).
Esistono solo una mera “relazione preliminare” e una deliberazione che individua “linee guida” per i futuri censimenti faunistici (deliberazione Giunta regionale n. 38/35 del 24 luglio 2018, riguardante fondamentalmente le Riserve autogestite di caccia e future raccolte di dati sulla fauna selvatica abbattuta).
Nessun censimento, se non quello evidentemente forse esistente nella mente dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente Donatella Emma Ignazia Spano, che ha promulgato il calendario venatorio.
Il Consiglio di Stato e il T.A.R. Sardegna hanno pesantemente censurato l’operato del suo Assessorato e decenza istituzionale vorrebbe che si dimettesse.
Ricordiamo che il principio fondamentalestabilito dalla legge nazionale, in attuazione dei princìpi delle norme europee ed internazionali, è “la conservazione della fauna selvatica” che è considerata “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”. I calendari venatori devono attenersi rigorosamente al principio di precauzioneche subordina l’attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche.
Può un calendario venatorio costituire una cambiale in bianco per le specie faunistiche?
Questa è la domanda fondamentale a cui i Giudici amministrativi di primo grado e di appello hanno dovuto rispondere.
E in sede cautelare hanno risposto in modo netto e chiaro: no.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.), Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.),Lega Italiana Protezione Uccelli – LIPU – BirdLife Italia, WWF Italia
Fonte: https://gruppodinterventogiuridicoweb.com
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[1] l’ordinanza aveva confermato la sospensione adottata con decreto presidenziale T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018.