Pubblicato il documento di regolamentazione per lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che andranno in scena il 7 ottobre in Località Pitrizza.
ORDINANZA N. 155/18
Spettacolo Pirotecnico – “Pirotecnica Laziale” – Loc. Pitrizza
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA l’istanza in data 13.09.2018 con la quale il Sig. ROSSI Fabrizio, in qualità di amministratore della “Pirotecnica Laziale”, in seguito denominato “Organizzatore”, ha chiesto il rilascio di nulla osta ad effettuare l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici, tra le ore 21.30 del 07.10.2018 e le ore 01.00 del 08.10.2018, in Località Pitrizza, Comune di Arzachena (SS);
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta il possesso per il Signor ROSSI Fabrizio del “Certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di fabbricante e accenditore di fuochi artificiali”, rilasciato dalla Prefettura di Chieti in data 23.07.2010 con foglio prot. n. 7/A/2010/C.T.P.M.E.; il possesso per la Sig.ra CAMPOLI Maria del “patentino di produttore ed accenditore di fuochi artificiali”, rilasciato dalla Prefettura di Chieti in data 24.07.2010 con foglio prot. n. 7/A/2010/C.T.P.M.E.;
VISTA la Circolare 11.01.2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell’Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02.02.2001, recante “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S.”;
VISTA l’Autorizzazione prot. n. Cat.7.E./P.A.S./2018 datata 20.09.2018, con la quale la Polizia di Stato – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Porto Cervo, ha autorizzato, ex art. 57 T.U.L.P.S, lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;
VISTA la propria Autorizzazione n. 67/18;
VISTO la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 69/2018 in data 12.06.2018;
VISTI gli artt. 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in premessa,
RENDE NOTO che l’Organizzatore, tra le ore 21.30 del 07.10.2018 e le ore 01.00 del 08.10.2018, coordinerà l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici in Località Pitrizza, Comune di Arzachena (SS), come meglio evidenziato graficamente, a mero scopo indicativo, nell’allegato stralcio planimetrico.
ORDINA
Articolo 1 Durante lo svolgimento della manifestazione di cui al RENDE NOTO, per una distanza circolare di 200 (duecento) metri dal sito di accensione dei fuochi pirotecnici, è vietato:
a) navigare e/o sostare con qualsiasi unità da diporto e/o professionale;
b) praticare la balneazione;
c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Articolo 2 Non sono soggetti al divieto di cui all’art. 1 il personale e le eventuali unità facenti capo alla Ditta incaricata dell’accensione dei fuochi, le unità della Guardia Costiera ovvero delle Forze di Polizia in servizio e le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza.
Articolo 3 Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area interdetta devono comunque procedere a lento moto, prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Articolo 4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto e saranno altresì ritenuti responsabili per eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o violazioni alla presente Ordinanza.
Articolo 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.