Per la Cassazione l’ente proprietario della strada deve risarcire dalle conseguenze del sinistro anche se il conducente ha la colpa maggiore nel sinistro.
Se il guard-rail è inadeguato o addirittura inesistente, l’ente proprietario della strada risarcisce dalle conseguenze del sinistro stradale. E ciò vale anche nel caso di colpa maggioritaria del conducente nel sinistro per imprudenza e imperizia alla guida. L’amministrazione, infatti, ha l’obbligo di mantenere l’infrastruttura di collegamento in condizioni di sicurezza: la condotta di guida non integra il caso fortuito che interrompe il nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
A stabilire questi importanti principi è l’ordinanza 24178/18, pubblicata il 4 ottobre dalla terza sezione civile della Cassazione che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” costituisce un significativo precedente che rende giustizia a tante persone rimaste vittime della strada a causa della scarsa, inesistente o irregolare manutenzione delle strade.
Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso della Provincia di Messina, proprietaria della strada su cui era deceduta una ragazza in sella a uno scooter. In primo grado, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la domanda delle eredi, rispettivamente mamma e sorelle della giovane, perché aveva ritenuto quest’ultima completamente responsabile dell’evento a causa della scarsa padronanza del mezzo che ne aveva fatto perdere il controllo e fatta finire fuori strada facendo un volo di oltre dieci metri. La Corte d’Appello di Messina aveva di fatto ribaltato questa decisione nell’affermare che il sinistro era stato determinato per fatto e colpa ascrivibile per il 40 % alla Provincia Regionale di Messina e per il 60 % alla stessa vittima accordando così un risarcimento per madre e sorelle della vittima: 150 mila euro alla prima, 85 mila a testa alle seconde.
I giudici di Piazza Cavour, nel rigettare il ricorso dell’ente hanno ritenuto come non vi fosse alcun dubbio circa la configurazione a carico di questo della responsabilità di cui all’articolo 2051 Cc: a nulla vale richiamare il potere discrezionale della pubblica amministrazione, che deve attenersi comune al principio del neminem laedere e dunque avrebbe dovuto installare guard-rail adeguati. Nel tratto incriminato, invece, il muretto è quasi «un invito» a uscire di strada tanto è «basso e inclinato», come rilevano le indagini dei periti. Il tutto mentre sull’ente proprietario grava l’obbligo di mantenere il bene in condizioni adatte e non pericolose per l’uso che ne deve fare la cittadinanza. Per quanto attiene al caso di specie, l’amministrazione non era intervenuta pur avendo contezza tramite i propri funzionari che in prossimità della curva ci fosse un burrone e dunque gli utenti corressero un pericolo concreto.