Emanata l’ordinanza per la manutenzione dei cavi SA.PE.I, SA.CO.I. e SAR.CO. nei pressi dell’avamporto, del Porto e in località Rena Bianca. Il testo.
ORDINANZA N. 156/18
“Manutenzione cavi SA.PE.I, SA.CO.I. e SAR.CO.”
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA l’istanza in data 01.10.2018 con la quale la Soc. SUB MARINER s.r.l. ha richiesto l’autorizzazione a poter effettuare, nel periodo compreso tra il 08.10.2018 e il 21.10.2018, l’ispezione degli approdi dei cavi di collegamento elettrico SA.PE.I, SA.CO.I. e SAR.CO., avvalendosi della collaborazione di n. 7 sommozzatori e dell’unità denominata “MATLEY”, iscritta nei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di La Spezia, nei pressi dell’avamporto e dell’imboccatura del Porto di Santa Teresa di Gallura e in località Rena Bianca, Comune di Santa Teresa Gallura (SS) come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico;
VISTI gli atti d’Ufficio e, in particolare, la Licenza di navigazione per navi minori e galleggianti n. 15/2018 del gommone modello “SP4639 Matley” rilasciata in data 15.03.2018;
VISTA l’iscrizione al n. 46 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. UGOLINI Alessio ,individuato come operatore tecnico subacqueo; l’iscrizione al n. 73 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. RUSTIGHI Simone, individuato quale operatore tecnico subacqueo; l’iscrizione al n.58 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. ROSSI Marco, individuato come operatore tecnico subacqueo; l’iscrizione al n. 54 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. MAINERI Simone, individuato come operatore tecnico subacqueo; l’iscrizione al n. 175 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. LOPRESTI Alessio, individuato come operatore tecnico subacqueo; l’iscrizione al n. 148 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. CRUCITTI Andrea, individuato come operatore tecnico subacqueo e l’iscrizione al n. 104 dei Registri dei sommozzatori in servizio locale della Capitaneria di Porto di La Spezia del Sig. CITO Andrea, individuato come operatore tecnico subacqueo;
VERIFICATO che il personale previsto impiegare risulta legittimato ad operare ed in possesso delle previste certificazioni in corso di regolare validità;
VISTO il dp. prot. n. DIV3 M_IT-PORTI/13073 in data 11.10.2012 della Direzione Generale per i Porti – Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il quale la preventiva autorizzazione per recarsi ad operare in un porto diverso da quello d’iscrizione, prevista dagli artt. 204 del Regolamento del Codice della Navigazione e 4 del succitato Decreto Ministeriale, non è più ritenuta necessaria;
VISTO l’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.05.1979, n. 886;
VISTA la Legge 24.03.2012, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24.01.2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, il quale all’art. 16, comma 2 dispone che le attività di cui al richiamato art. 53 del DPR n. 886/79 siano svolte secondo le normative vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla normativa UNI 11366;
VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72);
VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della navigazione e portuale,
RENDE NOTO che la Soc. SUB MARINER S.r.l., nel periodo compreso tra il 08.10.2018 e il 21.10.2018, effettuerà l’attività di controllo e manutenzione degli approdi dei cavi di collegamento elettrico SA.PE.I, SA.CO.I. e SAR.CO., nei pressi dell’avamporto e dell’imboccatura del Porto di Santa Teresa di Gallura (SS) e in località Rena Bianca, Comune di Santa Teresa Gallura (SS), all’interno delle aree delimitate dai punti di cui alle seguenti tabelle, come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
Tabella 1
Punto Latitudine (WGS 84) Longitudine (WGS 84)
A 41° 14. 080’ N 009° 11. 300’ E
B 41° 14. 750’ N 009° 11. 300’ E
C 41° 14. 750’ N 009° 11. 350’ E
D 41° 14. 080’ N 009° 11. 350’ E
Tabella 2
Punto Latitudine (WGS 84) Longitudine (WGS 84)
A 41° 14.372’ N 009° 11.684’ E
B 41° 14.372’ N 009° 11.704’ E
C 41° 14.551’ N 009° 11.727’ E
D 41° 14.551’ N 009° 11.770’ E
ORDINA
Articolo 1 nel periodo compreso tra il 08.10.2018 e il 21.10.2018, durante lo svolgimento delle operazioni in parola, nelle aree soggette ad operazioni di controllo e manutenzione dei cavi elettrici in parola, è vietato:
1. ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto sia ad uso professionale ad
eccezione di quelle preposte alla sicurezza e sorveglianza dei lavori;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione di qualunque tipo e con qualsiasi tecnica, fatta eccezione per le attività in parola;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
5. qualunque altro uso del mare in contrasto con il regolare svolgimento in sicurezza delle attività in questione.
Articolo 2 Tutte le unità in transito nei pressi della zona soggetta alle attività predette, nel periodo sopra indicato, dovranno comunque prestare la massima attenzione e procedere a velocità di sicurezza di cui alla Regola 6 del succitato Regolamento per prevenire gli Abbordi in Mare, mantenendosi ad una distanza di almeno 100 metri dagli operatori tecnici subacquei impegnati nelle attività.
Articolo 3 In deroga a quanto disposto dall’art. 1, le navi di linea impegnate sulla tratta “Santa Teresa di Gallura – Bonifacio” e viceversa, continueranno a svolgere regolarmente la loro navigazione, ottemperando a quelle che sono le norme contenute nel Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72). Inoltre, non sono soggette agli obblighi dello stesso le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e Militari in ragione del loro ufficio.
Articolo 4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 5 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante I’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, I’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.