E’ abusivo invece chi esercita un’attività riservata agli iscritti negli albi professionali e si spaccia per commercialista senza esserlo.
Al fine di evitare equivoci e per una completa trasparenza a tutela del cittadino e del contribuente è giusto ricordare che nel nostro paese ci sono diverse associazioni e sigle che rappresentano i tributaristi, l’Associazione più rappresentativa è la Lapet (Associazione Nazionale Tributaristi) ma ci sono, per citare le più importanti, anche l’INT (Istituto Nazionale Tributaristi) l’ANCOT, ANCIT ecc.. che in linea con lo spirito delle direttive comunitarie sulla libera circolazione dei servizi, hanno un codice deontologico rigidamente applicato, un percorso di formazione continua controllatata per i propri iscritti, per cui ne garantiscono la preparazione e l’aggiornamento, un sistema di protezione per l’utenza realizzato con apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale.
I Tributaristi possono, secondo la vigente normativa se in possesso dei requisiti previsti:
Effettuare consulenza in materia tributaria ed aziendale: inizio, gestione e cessazione attività;
– Tenere scritture contabili, IVA e relativi registri;
– Depositare i bilanci di esercizio presso il Registro delle Imprese;
– Assistere e rappresentare i contribuenti presso le Commissioni Tributarie;
– Compilare le dichiarazioni fiscali;
– Inviare telematicamente le dichiarazioni fiscali;
– Apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi;
– Asseverare le dichiarazioni ai fini degli studi di settore;
– Compilare le dichiarazioni di successione;
– Effettuare perizie su mandato pubblico e privato;
– Inviare telematicamente pratiche presso le Camere di Commercio;
Essere iscritti nell’albo dei CTU dei tribunali
– Ogni altra mansione propria del tributarista per le aziende e non riservata per legge ad altri professionisti (vedi ad esempio la consulenza del lavoro).
Le maggiori associazioni dei tributaristi, sono iscritte nell’elenco delle associazioni di cui all’art. 2 comma 7 legge 14 gennaio 2013 n. 4. e possono rilasciare agli iscritti l’attestato di qualità professionale ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge;
sono presente nelle Consulte Provinciali delle Professioni presso le Camere di Commercio Italiane;
sono presenti nell’Osservatorio Centrale sui servizi fiscali, ai sensi dell’Accordo quadro nazionale stipulato con l’Agenzia delle Entrate;
sono presenti negli Osservatori (provinciali e regionali) istituiti dall’Agenzia delle Entrate in materia di mediazione tributaria.
Aderire alle associazioni non è semplice L’iscrizione all’associazione avviene per esame.
L’esame consiste in un test scritto su:
Imposte dirette
Imposte indirette
Ragioneria
Diritto Societario
Contenzioso Tributario
Per poter accedere al sostenimento dell’esame il candidato deve essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato con cui esiste un trattato di reciprocità;
avere il pieno godimento dei diritti civili;
non essere stato dichiarato fallito, non aver subito condanne per delitti o reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero non aver subito condanne per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e condanne non inferiori a due anni per ogni altro delitto non colposo, salvo che sia sopraggiunta riabilitazione;
essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico ovvero di laurea specialistica, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico.
Inoltre, deve aver svolto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, alternativamente:
praticantato presso un professionista nelle materie tributarie/contabili o giuridiche;
una professione in forma autonoma ad indirizzo tributario/contabile in modo prevalente;
attività di lavoro dipendente con qualifica di responsabile amministrativo o dipendente di studi professionali con adeguata qualifica debitamente documentata e certificata dal titolare o dal legale rappresentante dello studio.
Le associazioni dei tributaristi non sono associazioni segrete
Ogni associazione nel proprio sito istituzionale, così come per le professioni regolamentate, (medici, avvocati, commercialisti, ingegneri, giornalisti ecc..) consente a chiunque di verificare l’elenco dei propri iscritti
http://www.iltributaristalapet.it
https://www.tributaristi-int.it/
https://www.ancot.it
inoltre se il tributarista oltre ad essere qualificato è certificato da Accredia il suo nominativo è verificabile al seguente link http://services.accredia.it/fpsearch/accredia_professionalmask_remote.jsp?ID_LINK=270&area=7
Riepilogando: non è abusivo chi esercita l’attività di consulenza tributaria ai sensi della Legge 4/2013, attenendosi scrupolosamente ad essa, indicando inequivocabilmente il riferimento a tale normativa, ma è abusivo chi esercita un’attività riservata agli iscritti negli albi professionali e si spaccia per commercialista senza esserlo
Giorgio Lecis