La Capitaneria di porto de La Maddalena ha emanato l’ennesima ordinanza riguardante il brillamento di ordigni bellici in zona marittima.
ORDINANZA N. 179/18Brillamento ordigni bellici
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTA la comunicazione urgentissima prot. n. 54175 in data 13.06.2018 della Prefettura di Sassari;
VISTO il messaggio n. 53156/N datato 21.11.2018 di COMSUBIN;
VISTA la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha comunicato la propria disponibilità all’attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra, dal giorno 4 al giorno 7 Dicembre 2018, nel punto di coordinate Lat. 41°11.170’N – Long 009°31.400’E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza della navigazione,
RENDE NOTO dal giorno 4 al giorno 7 Dicembre 2018, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, avranno luogo le operazioni di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
PUNTO ALFA – LATITUDINE (WGS 84) 41°11.170’N – LONGITUDINE (WGS 84) 009°31.400’E
AREA INTERDIZIONE – 500 metri per attività subacquee – 300 metri per navigazione
ORDINA
Articolo 1
dal giorno 4 al giorno 7 Dicembre 2018, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, nel punto di brillamento di cui al RENDE NOTO, sono interdetti:
per un raggio di 500 metri: la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e diportistica in genere;
per un raggio di 300 metri: la navigazione, la sosta e l’ancoraggio.
Articolo 2
Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette o altro e/o più grave illecito, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell’art. 53 del D.Lvo 171/2005.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.