Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100: in esclusiva e in anteprima il testo integrale del decreto legge che verrà approvato giovedì dal Cdm
Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva la versione definitiva del decreto legge su reddito di cittadinanza e quota 100 che il Consiglio dei ministri approverà giovedì 17 gennaio. Finora erano uscite molte bozze del dl, parziali, poi riviste e corrette.
Il decreto legge pubblicato da Affaritaliani.it contiene i due provvedimenti chiave del governo Conte, il reddito di cittadinanza fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e la riforma della Legge Fornerno con l’introduzione di quota 100 cavallo di battaglia della Lega.
REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI QUOTA 100: ECCO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO LEGGE
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ECCO CHE COSA PREVEDE IL DECRETO IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA
L’articolo 1 del decreto recita al comma 1: “È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato “Rdc”, quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”. Il comma 2 spiega che “per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 65 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato”.
I beneficiari del reddito di cittadinanza vengono trattati nell’articolo 2 del decreto legge. Confermato che il Rdc verrà erogato anche ai cittadini extracomunitari residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Il primo comma è quello principale e recita: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:a) con riferimenti ai requisiti di residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero proveniente da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;2) residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:1) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ci cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, numero 159, inferiore a 9.360 euro;2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 5. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”);c) con riferimento al godimento di beni durevoli:1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171″.
L’articolo 3 riguarda il beneficio economico. Ecco il primo comma: “Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 7, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 5;b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui”. Il secondo comma parla della Pensione di cittadinanza: “Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui”.
L’articolo 4 contiene disposizioni sul Patto per il Lavoro e il Patto per l’Inclusione Sociale. Il comme 5 spiega che “il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai Centri per l’impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:a) assenza di occupazione da non più di due anni;b) età inferiore a 26 anni;c) essere beneficiario della NASPI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;d) aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Ma che cosa dovranno fare i beneficiari del reddito di cittadinanza? A spiegarlo è il comma 8 dell’articolo 4: “I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:a) collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il Lavoro e, in particolare:1) registrarsi sull’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il Lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il Lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato al comma 9; in caso di fruizione del beneficio da oltre 12 mesi, incluso il caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
Come ottenere il reddito di cittadinanza? Ne parla l’articolo 5 Articolo: richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio. Il comma 3 spiega: “Il Rdc è riconosciuto dall’INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l’INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc”.
Il comma 4 spiega che “nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). L’esito delle verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni”.
LA CARTA RCD permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100,00 per un singolo individuo. Al comma 6 si legge: 6. “Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione l’emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100,00 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 5, nonché, nel caso di integrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero di cui al comma 3, di effettuare un bonifico mensile. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme informatiche di cui all’articolo 6, comma 1”.
L’articolo 7 parla delle cause di decadenza e delle sanzioni. Due o sei anni di galera per chi dovesse presentare dichiarazioni o documenti falsi. Il comma 1 è chiarissimo: “Chiunque, al fine di ottenere o mantenere il beneficio, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente il RdC è punito con la reclusione da due a sei anni. Alla condanna in via definitiva consegue la revoca del beneficio con efficacia retroattiva. Il beneficiario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”. Fondamentale anche il comma 4: “È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:a) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale, di cui all’articolo 4, commi 7 e 11, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;b) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’art. 9, comma 3, lettera e) del presente decreto;c) non aderisce ai progetti di cui all’articolo 4, comma 14, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;d) rifiuta un’offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due, ovvero, indipendentemente, dal numero di offerte precedentemente ricevute, rifiuta una offerta congrua dopo il dodicesimo mese di fruizione del beneficio, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5);e) non effettua le comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 3, comma 11”.
L’articolo 8 parla degli incentivi per l’impresa e per il lavoratore. Comma 1: “I datori di lavoro che comunicano al portale del programma del RdC le disponibilità dei posti vacanti, hanno diritto ad accedere ai seguenti incentivi:a) nel caso in cui un datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di RdC, e il beneficiario non viene licenziato, nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso. Tale importo è incrementato di una mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, come definiti ai sensi dell’articolo 2 numero 4 del regolamento UE n. 651/2014, e non potrà comunque essere inferiore a 5 mensilità, elevate a 6 in caso di soggetti svantaggiati e donne. L’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il CPI, ove necessario un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.b) nel caso in cui il datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario del RdC, attraverso l’attività svolta da un soggetto privato accreditato di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e il beneficiario non viene licenziato nei primi 24 mesi, senza giusta causa o giustificato motivo, è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso. Tale importo è incrementato di una mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, come definiti ai sensi dell’articolo 2 numero 4 del regolamento UE n. 651/2014, e non potrà comunque essere inferiore a 5 mensilità, elevate a 6 in caso di soggetti svantaggiati e donne. La restante metà dell’ammontare è riconosciuta al soggetto privato accreditato, sotto forma di sgravio contributivo. L’importo massimo di beneficio mensile è comunque pari a 780 euro. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC stipula ove necessario presso il soggetto privato accreditato un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale”.
L’articolo 10 è quello che riguarda il monitoraggio. Primo comma: “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell’attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni fornite dall’INPS e delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull’attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale”. Secondo comma: “Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
ECCO CHE COSA PREVEDE IL DECRETO IN MATERIA DI PENSIONI
Il TITOLO II del decreto legge – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100” E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE – Articolo 14 comma 1 recita: “In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100″. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma è successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.
Al comma 3 si legge: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite previsto dalle disposizioni vigenti”.
Nel decreto che riforma il sistema previdenziale, comma 6, si legge anche: “Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° luglio 2019; b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
L’articolo 16 è quello che riguarda l’opzione donna: “Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018”. Il comma 2 spiega: “Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Confermata l’Ape Sociale con l’articolo 18: “All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2019″”.
L’articolo 23 del decreto legge riguarda il differimento del pagamento TFR/TFS per il personale della pubblica amministrazione. “Ai lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la “pensione quota 100″, l’indennità di fine servizio comunque denominata è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Al comma 2 si legge: “Con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e finanza ed il Ministro del lavoro e delle politiche sono definite le modalità per………. senza oneri a carico della finanza pubblica”.
di Alberto Maggi
Fonte: www.affaritaliani.it