I cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna hanno diritto a un rimborso delle spese di viaggio. Il contributo è anticipato dai Comuni nel rispetto dei limiti sanciti dall’art. 4, comma 7, della L.R. 12 del 2013, previa presentazione da parte degli elettori di tutta la documentazione comprovante le spese di viaggio.
CHI HA DIRITTO AL RIMBORSO
- iscritti all’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero (A.I.R.E.) o avere in corso la procedura di iscrizione A.I.R.E., attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza;
- dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 residenti all’estero, ma non tenuti all’iscrizione A.I.R.E.;
- militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero, residenti all’estero, ma non tenuti all’iscrizione A.I.R.E. (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato).
Non hanno, invece, diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all’estero.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
- tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della Sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, di una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione corredata della fotocopia di un documento di identità valido;
- i biglietti dell’intero viaggio A/R, che dimostrino l’arrivo al Comune di Sassari entro i due mesi antecedenti la data delle consultazioni e la partenza verso il paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle consultazioni. Nel caso in cui il viaggio di andata e/o di ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità dell’intera tratta. Sono ammesse al rimborso le spese di viaggio ammissibili e documentate, effettivamente sostenute, del solo soggetto elettore, comprovate da titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno purché il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei limiti massimi rimborsabili di € 250,00 per gli elettori provenienti da paesi europei e di € 1.000,00 per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei.
Sono escluse le spese per pedaggi autostradali, taxi, autonoleggio (con o senza conducente), rimborso chilometrico carburante, parcheggio e passaggio auto in nave anche se auto di proprietà.
- gli elettori di cui ai punti 2 e 3 devono, inoltre, presentare la certificazione che attesti la residenza all’estero e documento che dimostri l’impiego lavorativo che si sta svolgendo all’estero (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta d’identità straniera, bollette di utenza residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.)
MODALITÀ DI RIMBORSO:
I rimborsi avverranno esclusivamente mediante accredito in conto corrente. Nel caso, pertanto, di richiesta di accredito in conto sarà necessario fornire il codice IBAN e se si tratta di conto estero area SEPA (Single Euro Payments Area) o extra-SEPA sarà necessario anche lo SWIFT (o BIC), un codice che identifica la banca che riceve il bonifico, ed, inoltre, per pagamenti verso gli USA il codice ABA (codice banca del beneficiario). Nel caso di delega alla riscossione del contributo è necessario compilare l’apposito modulo allegato.
Gli interessati devono presentarsi all’Ufficio elettorale del Comune di Oristano (Palazzo degli Scolopi piazza Eleonora), e consegnare la documentazione occorrente domenica 24 febbraio dalle 7,30 alle 20 e da lunedì 25 a giovedì 28 febbraio dalle 8,30 alle 13.