Come specificato dal comma 5-bis della legge n. 252/15 tesa a modificare la n. 184/83, il riconoscimento del diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare. “Qualora la famiglia affidataria chieda di poter adottare il minore, il Tribunale per i Minorenni nel decidere sull’adozione, dovrà considerare i legami affettivi ed il rapporto consolidato tra il minore e la famiglia affidataria”. Qual’è la prerogativa necessaria da parte dei genitori affidatari affinché possa essere avviato l’iter burocratico?
La riforma n. 252 del 2015 è stata introdotta a seguito di affidamenti cui seguiva l’adozione in altri nuclei familiari, e la sua modifica tese a modificare sia quest’aspetto che le difficoltà legate al distacco netto ed eventuali problematiche psicologiche del minore. La riforma ha inteso anche tutelare gli interessi della coppia affidataria e, a questo proposito, il Tribunale si incarica di acquisire ulteriori informazioni da parte dei servizi sociali, sentire la coppia ed eventualmente, ove la legge lo consenta, il minore interessato. Qualora lo stesso ritenga che si tratti di un legame affettivamente consolidato, oltre che armonioso per il minore, designerà la coppia come possibile adottiva.
Il comma 5-quater dello stesso stabilisce che il giudice, nel decidere sull’adozione del minore, dovrà tener presenti le valutazioni dei servizi sociali, ascoltando il minore di 12 anni o di età inferiore se “capace di discernimento”. Quale rapporto dialogico intercorre, durante il periodo di svolgimento delle pratiche tra gli operatori giudiziari e i genitori affidatari?
Prima di pervenire ad una netta decisione, il Tribunale si incarica di risentire più volte sia i servizi sociali intesi come istituzioni, sia le figure istituzionali coinvolte. L’audizione del minore di età superiore ai 12 anni è obbligatoria e, nel caso fossero inferiori a questa, generalmente ed orientativamente hanno tra gli 8 o i 9 anni. Il Tribunale, durante il periodo di lavoro, si avvale del pool adozioni-affidamenti composto da giudici onorari, quali professionisti particolarmente esperti nella loro disciplina, che lavorano attivamente ai casi ed operano affinché si giunga ad una decisione che tenga massimamente conto di quelli che sono gli interessi del minore. Per i ragazzi più grandi non è possibile procedere all’adozione contro la loro volontà, in riferimento a diversi casi da noi riscontrati rispetto a ragazzi all’interno di comunità non lontani dalla maggiore età che, interpellati espressamente, hanno rifiutato preferendo il luogo nel quale si trovavano alla prospettiva di adozione.
Quali sono le motivazioni che spingono una giovane coppia a prendere in affidamento un bambino, e quali invece le difficoltà più riscontrate dagli operatori in questo senso?
Una tematica delicata quanto complessa, perché prevede l’incontro tra aspettative, desideri, profonde dinamiche emotive di coppia, aspetti giuridici e prettamente legati al sociale. Si tratta spesso di aspettative volte al raggiungimento dell’integrità del nucleo familiare, quanto al desiderio di poter avere un figlio che accomuna molte coppie. Sono anche diverse le motivazioni altruistiche che spingono ad adottare un bambino in difficoltà. Le difficoltà che invece spingono gli operatori riguardano più che altro il coniugare queste necessità, riuscire ad andare incontro al desiderio di bambino ideale facendo passare il concetto che spesso si tratta di bambini con vissuti particolarmente difficili.
Come può un giudice onorario rendersi realmente sensibile ai bisogni di bambini e ragazzi e in che modo?
“Il livello di sensibilità, da parte dei giudici onorari, secondo la nostra personale esperienza, è abbastanza alto, in quanto vengono messe in campo competenze tecniche necessarie a protezione degli interessi del minore. Viene attivato un profondo livello di riflessione e confronto fra tutti i giudici presenti all’interno del pool che settimanalmente s’incontra sulle procedure in carico. L’unico aspetto, forse il più complesso, potrebbe essere il rapporto dialogico con tutti gli operatori che lavorano al caso specifico e l’intendimento reciproco che possa sempre soddisfare bisogni, desideri, esigenze del minore”.
Cosa significa essere genitori, e quali sono le premesse per le coppie che intendano assumersi questa responsabilità?
Essere genitori prevede uno spostamento dell’attenzione individuale. All’interno di un processo di affidamento di adozione l’impegno della coppia, l’interesse necessita di ricadere unicamente ed esclusivamente sul minore, sempre protagonista di una lunga e complessa storia, fatta di maltrattamenti fisici e psicologici.
Il problema, in materia di affidamento e adozione, che attualmente impegna il Tribunale è, sostanzialmente, rappresentato dall’assenza di coppie adeguatamente disposte all’adozione, domande da parte di richiedenti che ci vediamo costretti a non poter accogliere, per via della mancata preparazione, lavoro spettante ai servizi sociali territoriali, quali i consultori familiari che, purtroppo, non necessitano di mezzi, operatori e disponibilità economiche atte a questo scopo. Il Tribunale per i minorenni è competente attivamente per casi che ammontano a 100 minori per i quali è ipotizzato un affidamento o un adozione. La maggioranza di questi si trova in comunità da diversi anni e presentano disagi sanitari rilevanti. In questi ultimi anni abbiamo riscontrato una diminuzione delle domande di coppie disponibili all’adozione di ragazzi, e di affidamento per i bambini. Ricordiamo che l’affidamento è possibile anche per il singolo qualora ritenuto idoneo, mentre l’adozione legittimante è prevista per le sole coppie. Abbiamo avuto anche diversi casi di revoca perché rivelatesi fallimentari, certamente infrequenti ma per davvero rattristanti in cui il bambino in procinto di essere affidato ha dovuto fare ritorno in comunità con pesanti ricadute psicologiche. Stiamo cercando di svolgere un attività tesa alla sensibilizzazione a queste tematiche rendendo partecipi le giovani coppie disponibili ad entrambi, ed in questo senso abbiamo collaborato ultimamente con la Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e la stessa Regione che ha previsto lo stanziamento di adeguati fondi per ogni Comune, al fine di attivare procedure utili a questo fine.
Daniele Fronteddu