Nel preambolo della Convenzione è presente un importante considerazione in conformità ai princìpi ispiratori dai quali trae origine il documento. Detti princìpi fondamentali sono: il princìpio della non discriminazione (dall’art. 2), che specifica “i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori“, il superiore interesse (dall’art. 3) che specifica “in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità“, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (all’art. 6), che specifica “gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati“, ascolto delle opinioni del minore (dall’art. 12), ovvero “il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni“.
Il primo comma dell’art. 10 che recita “ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza” è un ulteriore conferma data dal legislatore concernente il delicato tema dell’ascolto: le opinioni di bambini e adolescenti, a partire dai genitori stessi che, si suppone, abbiano a curarsi dei loro interessi, principale cardine, alla base del loro matrimonio (dispositivo n. 147 c.c.), conferma anche al secondo comma “un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori” (artt. 147, 148 c.c., sent. Cass. civ. 26205/2013, 5652/2012, 19589/2011, 1830/2011) in materia di spostamenti. In entrambi i commi vengono utilizzati due importanti termini, il “ricongiungimento familiare” (attuale, in quanto relativo alla tematica delle migrazioni) e “rapporti personali e diretti“, al fine del mantenimento della continuità affettiva.
Altrettanto importante sottolineare quanto enunciato al comma 1 dell’art. 11 “gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero” la cui risposta è contenuta nel comma successivo. Tali espressioni troverebbero realizzazione secondo quanto contenuto al primo comma dell’art. 20 “ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato“, i quali s’impegnano, singolarmente, a garantire interventi di protezione sostitutiva come enunciato dal secondo comma, che prendano in considerazione sia l’affidamento che l’adozione.
Particolare attenzione vorrei dare al primo comma dell’art. 27, il quale prevede che “gli Stati parti riconoscono il diritto ad ogni fanciullo a un livello sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale“, osservando in aggiunta che ogni Stato, Regione, Comune dovrebbe garantire e soprattutto promuovere, secondo i propri tempi e le proprie possibilità, interventi finalizzati al riconoscimento, alla declamazione ed alla sensibilizzazione, secondo tempi, modalità e possibilità contingenti, dei valori contenuti all’interno della Convenzione.
Riprendiamo adesso in mano l’art. 12 che al secondo comma sancisce “A tal fine (la garanzia per il minore di poter esprimere liberamente la propria opinione ed il dovere degli adulti di tenerlo debitamente in considerazione), si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale“. Da questo trafiletto si evince, ancora una volta, la doverosa responsabilità da parte delle rappresentanze istituzionali a garanzia di tutela del basilare concetto d’ascolto che, come specificato, dovrà riguardare naturalmente e primariamente l’ambito familiare, attribuendo e rammentando ai genitori la responsabilità della quale si fanno carico, specificatamente alla nostra legislazione, all’atto di contrazione del matrimonio (artt. 143, 147 c.c.), seguitamente l’ambito social-relazionale (relative garanzie come da DPR n. 616/1977 art. 23, 25, Legge quadro n. 328/2000, art. 22 e art. 403 c.c.) e giudiziario; ferma restando l’importanza e la necessità da me evidenziata, e sempre più crescente, della ri-scoperta del vero concetto di Ascolto.
Daniele Fronteddu