“Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio“, come stabilito dalla sentenza n. 5088/2018 c.c. La responsabilità genitoriale prosegue anche in seguito al raggiungimento della maggiore età, salvo accertamenti di diversa natura, così come si riscontra nella sentenza n. 18076/2014 cass. civ e sentenza 8221/2006 cass. civ. ai fini dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
E’ altresì importante ricordare la sentenza n. 5652/2012 cass. civ. che informa sulla sussistenza dell’obbligo di mantenimento per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro per il periodo anteriore alla sua dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sessuale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori. La sentenza n. 26205/2013 cass. civ. pone l’accento sulla delicatezza dell’obbligo di mantenimento dei figli come “eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione“, prescindendo, in questo modo, dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità formale, rifacendosi all’essenzialità che principia dall’aspetto meramente e puramente giuridico specificando il diritto del figlio al riconoscimento come ascrivibile esclusivamente alla consapevolezza del concepimento.
In tema di responsabilità genitoriale, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale la sentenza n. 5418/2016 cass. civ da rilievo, per principio generale – al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale, e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto. Sottolineiamo come il legislatore abbia voluto porre l’accento sulla regolarità e continuità affettiva del ragazzo, soffermandosi all’importanza dell’aspetto socio-relazionale. Come enunciato dalla Cassazione si evidenzia la necessità di permanenza del minore all’interno del nucleo familiare nel quale si siano sviluppati e consolidati i rapporti affettivi, come luogo deputato alla propria sicurezza ed alla sua stabilità emotiva.
Daniele Fronteddu