“Il termine Giustizia assume un connotato di vacuità, non corrispondenza per scadere nell’irrazionalità, nell’astrazione di procedimenti creati sul nulla, se privo di sostanzialità effettiva di contenuti tesi alla massima enunciazione, tanto sul piano teorico quanto pratico“.
Al primo comma dell’articolo in esame viene sancito che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali”, stendardo che rimanda, per antonomasia, al concetto massimamente espresso in tutte le aule: “la legge è uguale per tutti“.
L’importanza del concetto di uguaglianza formale, come affermato dall’Avv. Angei, deve necessariamente accompagnarsi ad una struttura giuridica sostanziale tale da permettere il sostegno di quest’ultima, allo stesso modo fungere da colonna portante a garanzia del contenuto.
“Non è possibile costruire delle valide impalcature giuridiche senza un valido sostrato culturale che le accompagni”. Qual’è questo sostrato culturale al quale si riferisce, e cosa sta venendo a mancare a livello socio-culturale?
Mancano alla base le strutture che un tempo consentivano le modifiche legislative e gli interventi da parte degli organismi giurisdizionali quale supporto per una serie di considerazioni di tipo culturale presenti e diffuse nella società civile. La narrazione contemporanea vuole che tali presupposti contenuti all’interno della nostra architettura costituzionale, come principi di eguaglianza e di solidarietà, siano accantonati. La fondamentale mancanza, quindi, della forza propulsiva data dalla Costituzione attraverso l’espressione di quei princìpi atti alla tutela, ed il rischio che la garanzia passi soltanto attraverso quelle norme soggette a modificazioni da parte delle mutevoli maggioranze parlamentari o anche soltanto la Corte Costituzionale lasciata sola nel suo ruolo, condurrebbe alla modifica sui criteri di nomina degli stessi giudici costituzionali che, chiaramente, non troverebbero la massima rappresentanza nel corpo elettorale. E’ doveroso, per cui, un intervento forte da parte della coscienza critica collettiva, spesso abbandonata a se stessa nelle riflessioni politiche, giuridiche, sociali e sdegnata nella partecipazione democratica, oltre che frammentata sulle opinioni.
Soffermandoci al principio contenuto nel secondo comma, cosa limita, di fatto, il “pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”?
La risposta deve tener conto sia di strumenti a carattere legislativo che politico. La chiara formula decisamente rivolta alla rimozione di tali limiti consiste in pratiche davvero molto complesse e, personalmente ritengo che limiti a carattere legislativo siano molto meno che in passato e, in seguito all’approvazione della Carta Costituzionale per gli anni a venire, siano state altrettante le modifiche apportate. La rimozione di tali restrizioni potrebbe essere rappresentata dall’eliminazione di vincoli di tipo economico: se un laureato volesse sostenere concorsi a livello nazionale, ma non sia supportato dalla famiglia nel proseguimento degli studi, dovrebbe trovarsi a sostenere ingenti spese su viaggi, pernottamenti, manuali, corsi, vedendosi preclusa la possibilità di una posizione lavorativa che gli consenta di poter accedere ad ulteriori opportunità. Il problema è quindi rappresentato dall’incapacità, da parte della politica, di avanzare proposte di sviluppo credibile in questi termini.
Daniele Fronteddu