Tale prerogativa è stata confermata sia dalla sentenza n. 18538/2013 che dalla n. 19327/2015 cass. civ. Prosegue l’art. 336 bis “Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice “non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato“, questo ricorda sia l’importanza del ruolo giurisdizionale dello stesso sia quanta ne abbia la massima espressione del concetto di libertà che viene riconosciuto al minore, nel rispetto dell’età e della propria capacità espressiva; segue inoltre che “l’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento“. L’ascolto del minore rientra tra le priorità della Convenzione dei Diritti del Fanciullo (20 novembre 1989, New York) che prevede il diritto di libera espressione della propria opinione su qualsiasi questione lo riguardi (art. 12, comma 1) e la possibilità di rappresentanza dello stesso in ottemperanza alla legislazione nazionale (art 12, comma 2). E’ necessario ricordare, come stabilito dalla sentenza n. 22238/2009 cass. civ. che il mancato ascolto del minore, costituisce violazione del princìpio di contradditorio e dei princìpi di giusto processo e pertanto dev’essere sorretto da un espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne giustifichi l’omissione, trattandosi di interessi contrapposti a quelli dei genitori e qualificabile come parte in senso sostanziale.
L’ascolto del minore, quale imprescindibile presupposto a riprova della garanzia di sostegno all’intero sistema legislativo, trova riscontro nel nostro ordinamento, nel rispetto del princìpio di imperatività che ne garantisce l’efficacia tanto sul piano giuridico quanto sociale, essendo esso stesso, in virtù del princìpio di eguaglianza sostanziale, previsto dall’art. 3 della Costituzione, direttamente riconducibile al primo, la cui inosservanza renderebbe vacua tale norma.
La differenza, inoltre, tra sentire ed ascoltare è netta. Quel che facciamo solitamente, abitudinariamente e spesso distrattamente, nelle nostre relazioni d’amicizia, d’amore, professionali è “sentire” o “cercare di sentire” gli altri, tentando di comunicare efficacemente le nostre emozioni ed attribuire etichette di riconoscimento, atto in parte condivisibile, con l’intenzione di sopravvivere ad un mondo che preferisce la competitività alla fratellanza. L’ascolto in ambito professionale, in special modo quello empatico previsto nei percorsi di psicoterapia di ogni indirizzo, è basilare forma di riconoscimento dell’altrui bisogno, necessità, sofferenza e, sullo sfondo di un corpus dottrinario che tende all’efficienza e all’efficacia dei propri risultati, della conferma sul piano concreto.
Tuttavia, l’ascolto trattato in questa sede, non è frutto di annosi meccanismi matematico-statistici nascenti o “presunti” in ambito accademico, ne acquistabile al miglior prezzo del supermercato sotto casa, in quanto presente alla nascita e causa diverse “fratture” durante il percorso, dimenticato. Ci riferiamo all’ascolto del prossimo con l’intenzione di superamento dei consueti limiti percettivi, in assenza dell’invalidante e specifico peso dell’apparenza, della maschera che impedisce la riscoperta della propria naturalezza, della propria caratteristica autenticità sganciata da presunte forme associativo-separative che prevedano uno stretto conformismo a quelli che definiremmo bisogni o aspettative degli altri, mancanti di un riscontro effettivo.
Dal momento che gli altri siamo noi e non coesiste separazione in termini di umanità, l’ascolto in riferimento è un incontro con noi stessi, i nostri bisogni, le nostre necessità in un percorso di profonda onestà ed eventualmente profondo lavoro su se stessi per poter dare agli altri quel di cui hanno realmente bisogno e che com’è noto, soprattutto nella società consumistica, sta venendo a mancare. Allora potremmo parlare di incontro-confronto sul piano non-separativo ed arricchente e non necessariamente incontro-scontro competitivo-arrivistico, nella più completa disponibilità a mettersi in discussione prescindendo da ogni posizione algoritmica, in assenza di aspettative che limitino o precludano l’interazione sul piano umano con il prossimo.
Daniele Fronteddu