Un’importante decisione della Corte di Giustizia UE, mette fine ad un’annosa diatriba circa il foro competente per le cause sui rimborsi per i ritardi dei voli aerei. Per i giudici europei, infatti, tutte le controversie in materia devono essere avviate dove ha sede legale la compagnia aerea oppure nelle città di partenza o arrivo del volo, ma non dove la società ha succursali.
La Corte UE ha ricordato che il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri non contiene norme che definiscono la questione, quindi vanno applicati i principi della competenza giudiziaria. In virtù di tali criteri, quindi, «la giurisdizione competente potrebbe situarsi nel luogo di partenza o nel luogo di arrivo del volo interessato, secondo la regola di competenza speciale fondata sul luogo di esecuzione dell’obbligazione» del servizio fornito, «oppure nel luogo in cui la compagnia aerea ha la sua sede sociale».
Nel caso giunto sino al massimo consesso giurisprudenziale dell’UE, quindi, il passeggero del volo Ryanair Porto-Barcellona non avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale di Girona in Spagna, dove la compagnia irlandese ha una succursale, ma a quello di Porto in Portogallo o a quella di Barcellona in Spagna, oppure a quella di Dublino in Irlanda.
Peraltro, sottolineano i giudici della corte con sede in Lussemburgo, a competenza speciale in favore del consumatore (domicilio del consumatore) non è invece applicabile. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,, si tratta di un’importante decisione che chiarisce, si spera definitivamente, un punto significativo ai fini della tutela dei diritti dei viaggiatori che hanno subìto e che subiranno le conseguenze tra disagi e danni conseguenti a cancellazioni e ritardi di voli aerei, contribuendo alla certezza del diritto di poter agire per vedersi rimborsati o comunque indennizzati.