“Ogni comune deve incaricarsi della promozione degli educatori, di preparare progetti di formazione per i futuri genitori: bisogna aiutare un genitore in difficoltà di relazione con un figlio, perché questi non sono preparati. Chi da al genitore gli strumenti culturali per affrontare queste situazioni difficili? In conclusione del mio lavoro penso sia più giusto occuparmi, non più degli adolescenti, ma dei genitori e degli insegnanti che possono indicare ai giovani la via dell’onestà e della legalità”
Don Ettore Cannavera, Fondatore della comunità “La Collina” di Serdiana
L’art. 1, lett. D della Direttiva 2012/29/U definisce la giustizia riparativa “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale“, e in aggiunta “la restorative justice – come specificato dalla Risoluzione n. 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell’ONU, recante i Princìpi base sul ricorso alla giustizia riparativa in ambito penale – si caratterizza per il risultato riparativo, il quale, a sua volta, non è contraddistinto, di per se, da contenuti di riparazione, bensì dall’essere nient’altro che il frutto dell’anzidetto metodo riparativo dialogico e partecipativo su base volontaria. Qualificano, piuttosto, il risultato riparativo la corrispondenza ai bisogni individuali e collettivi, la responsabilità delle parti e la finalità di realizzare la reintegrazione della vittima e dell’autore del reato“, ma dalla concreta mancanza di corrispondenza e conseguente ricerca tra bisogni reali individuali, quale risultante d’efficacia sostanziale della normativa, e bisogni collettivi protesa verso uno Stato di Welfare, se ne desume il fallimento della legislazione stessa.“Bene comune vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul futuro, vuol dire preoccuparsi della comunità dei cittadini, vuol dire anteporre l’interesse a lungo termine di tutti all’immediato profitto dei pochi, vuol dire prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione e alle loro necessità. Vuol dire anteporre l’eredità che dobbiamo consegnare alle generazioni future all’istinto primordiale di divorare tutto e subito”
Salvatore Settis
Nell’attuale scenario socio-culturale, l’intervento penale deve costituire un extrema ratio, unitamente ai princìpi nazionali ed internazionali contenuti nelle normative, in quanto mancante di continuità nel raggiungimento della ri-composizione dei pezzi necessari allo sviluppo del pieno potenziale individuale, soprattutto, sottolineiamo, discorrendo di una fascia d’età abbastanza delicata qual’è l’adolescenza.
Il primo gesto d’amore, la prima forma d’Ascolto, avviene nell’ambito familiare e l’importanza, sempre più crescente, del ruolo genitoriale si evidenzia, in particolar modo, nella presa di coscienza delle difficoltà, in termini di accettazione delle stesse e la conseguente messa in discussione della propria posizione. Pretendere da un ragazzo che presenta una condotta “deviante“, l’assunzione di una propria responsabilità a fatto compiuto è attribuire la piena responsabilità dell’atto al ragazzo de-responsabilizzando il genitore, il quale dovrebbe interrogarsi sul proprio comportamento, sui propri modelli educativi passati e porre rimedio sia laddove siano state riscontrate delle mancanze sia laddove apparentemente non ve ne siano.
“Attraverso la sua educazione, attraverso tutto ciò che vede e sente intorno a lui, il bambino assorbe una tale somma di sciocchezze, mescolate a verità essenziali, che il primo dovere dell’adolescente che vuole essere un uomo sano è di vomitare tutto”
Romain Rolland
Fermo restando l’incessante lavoro dello Stato nella piena realizzazione della sostanzialità dei diritti e della relativa salvaguardia, come espresso massimamente anche nel comma 1 dell’art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo: “Il fanciullo ha la libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo” e al comma 2 del seguente: “Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità“, allorché sussistano concretamente le misure legislative, amministrative, sociali ed educative contenute nel prima comma dell’art. 19 della stessa, al genitore o futuro genitore la responsabilità, come primo gesto d’amore, prima ancora che nei confronti del figlio, di se stesso.
Daniele Fronteddu