Abbanoa S.p.A., con ingiunzione di pagamento, ha intimato ad un Condominio di Alghero il pagamento di una somma portata da alcune fatture emesse dalla stessa.
Il Condominio si è però opposto a tale ingiunzione davanti al Tribunale di Sassari ritenendo di appartenere alla competenza territoriale di quest’ultimo.
Abbanoa S.p.A., a sua volta, ha ritenuto che spettasse, per legge, al Tribunale di Cagliari risolvere la controversia in quanto l’ingiunzione di pagamento era stata emessa in questo luogo.
L’eccezione è stata accolta dal Tribunale di Sassari il quale ha quindi declinato la propria competenza a favore di quello di Cagliari. L’ordinanza del Tribunale è stata impugnata, con regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione e al ministero dell’Avv. Franco Dore e dal Condominio.
La Corte di Cassazione, con ordinanza pubblicata in data 28 maggio 2019, ha accolto la tesi del legale del Condominio dichiarando che la competenza a risolvere la controversia fosse favore del Tribunale di Sassari, e affermando, inoltre, che il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dal Codice del consumo dovrebbe prevalere su ogni altra.
La vicenda portata all’esame della Suprema Corte pone in risalto un’ulteriore tentativo da parte del Gestore del servizio idrico ad affievolire le difese dei consumatori. Dal momento che imporre agli stessi maggiori oneri significherebbe svilire tutte quelle prerogative accordate dal Codice del consumo, anche sul piano processuale, inducendo il consumatore a rinunciare all’opposizione e a pagare somme non dovute.