A stabilirlo, con una decisione che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, risulta essere rilevante perché riferibile ad una moltitudine di casi simili, la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17434 pubblicata il 28 giugno scorso, ha accolto il ricorso di un uomo nella sua qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori ed erede della propria moglie defunta a seguito di un grave sinistro accaduto in un paese dell’Abruzzo.
La terza sezione civile, facendo proprie le conclusioni del procuratore generale, nell’accogliere il primo motivo di ricorso, e ritenendo l’errore della corte territoriale nel non aver valutato la corretta allegazione di fatti riferibili a responsabilità ai sensi del citato articolo 2051 cc, ha rilevato che «la mancata diligenza da parte dell’ente manutentore o chi per essa responsabilmente impegnato, comprese ditte terze appaltatrici di lavori di straordinaria manutenzione, per non aver provveduto, in considerazione delle precarie condizioni che caratterizzavano il sito di che si parla, ad apporre idonea segnaletica che preavvertisse della presenza di possibili insidie interessanti quel territorio, quali nella fattispecie riversamenti di terra e/o acqua sulla sede viaria» e «dalla documentazione in atti nessun riferimento viene citato circa l’esistenza di segnaletica di limitazioni di velocità e/o di quanto altro idoneo a preavvertire le precarie condizioni del fondo stradale interessato da cedimenti del piano viabile e da smottamento del terreno, questi ultimi interessanti la parte destra della strada in particolare all’altezza della confluenza sullo stesso lato, della strada comunale.
La sentenza della Corte d’Appello è stata quindi cassata perché difforme rispetto al principio secondo cui «l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile».