VISTA la nota prot. 4734 del 20/03/19 con la quale questa capitaneria di porto, alla luce delle esperienze ad oggi osservate, comunicava di aver riscontrato aspetti d’interesse pertinenti significativi profili di promiscuità tra le attività di trasporto passeggeri – effettuati all’interno del Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena durante la stagione estiva lungo i percorsi autorizzati periodicamente dall’Ente Gestore – la navigazione da diporto e le attività di balneazione, come pure in relazione alla sicurezza degli ormeggi in occasione delle operazioni commerciali, invitando quindi il Comune di la maddalena e l’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena a condividere iniziative coordinate, finalizzate ad incrementare il livello di sicurezza delle attività marittime.
VISTA la medesima nota citata, con la quale si invitavano le amministrazioni interessate a voler contribuire, in funzione delle rispettive competenze, a definire diverse modalità di svolgimento del servizio in argomento, prevedendo la predisposizione di aree riservate per l’avvicinamento alla linea di costa, come pure una ricognizione e formalizzazione degli eventuali limiti di utilizzo delle banchine, che potessero in ipotesi offrire condizioni di esercizio ritenute necessarie per implementare il livello di sicurezza delle attività di cui trattasi.
VISTI gli esiti degli incontri tenutisi il 22 marzo e il 4 aprile 2019 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, alla presenza dell’Amministrazione Comunale e di una rappresentanza degli operatori del settore, nell’ambito dei quali sono state condivise le diverse opportunità per razionalizzare il servizio in argomento;
VISTA la nota prot. n° 6488 del 15/04/19, con la quale veniva richiesto all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena la possibilità di valutare che nell’ambito degli itinerari dallo stesso ente autorizzati, l’eventuale avvicinamento alla linea di costa delle unità trasporto passeggeri fosse formalmente condizionato alla presenza, regolare posizionamento ed effettiva fruibilità, di corridoi a tal scopo riservati, conformemente alle pertinenti disposizioni di riferimento;
VISTA la medesima nota sopra citata, con la quale è stato richiesto al Comune di La Maddalena, anche alla luce di quanto emerso nel corso degli incontri di cui sopra, ulteriori elementi d’informazione sullo stato d’uso delle strutture di ormeggio in località Cala Corsara e Cala Santa Maria, gestiti in regime di concessione demaniale marittima ed utilizzate per lo sbarco/imbarco passeggeri;
VISTA la nota prot. n° 7459 in data 03/05/19, con la quale questa Capitaneria di Porto informava le società armatrici interessate, in relazione alle esigenze già evidenziate, sulla necessità che l’eventuale avvicinamento alla linea di costa nell’ambito degli itinerari autorizzati dall’Ente Parco, fosse condizionato alla presenza dei corridoi cui si è accennato;
VISTA la medesima nota sopra citata, con la quale si anticipava altresì alle società armatrici interessate che, in relazione a quanto evidenziato dal Comune di La Maddalena sullo stato d’uso delle banchine Zavagli (Località cala Corsara, Isola di Spargi) e del molo di dritta di Cala Santa Maria (Isola di S. Maria), gestiti in regime di concessione demaniale marittima dalla stessa amministrazione,
eventuali prescrizioni sulle modalità di utilizzo delle banchine di cui trattasi sarebbero potute risultare necessarie per garantire l’opportuno livello di sicurezza delle attività di trasporto passeggeri;
VISTA nota prot. n. 9894 in data 05.06.2019, con la quale il Comune di La Maddalena ha trasmesso la perizia in data 03/06/19 a firma dell’Ing. Cristian Tiana, effettuata sulle banchine dell’Isola di Spargi (banchina Zavagli) e di Santa Maria (banchina Cala Santa Maria), nell’ambito della quale vengono definite le prescrizioni per l’ormeggio delle unità sulle strutture in parola;
VISTA la nota prot. n° 10561 in data 12/06/19, con la quale, nelle more di valutare, l’eventuale formalizzazione dei richiamati limiti di utilizzo mediante provvedimento ex art 59 reg cod. nav. , si richiedeva alle società interessate di attenersi strettamente alle sopra esposte condizioni d’uso, fatte salve le ulteriori prescrizioni che il Comune di La Maddalena avrebbe potuto eventualmente definire per la fruizione delle strutture in qualità di soggetto concessionario;
VISTA la Determina n. 1522/27200 del 25.06.2019, con la quale la RAS – Servizio Demanio e Patrimonio di Sassari – ha autorizzato l’Ente Parco al posizionamento dei cavi tarozzati a difesa degli arenili e dei corridoi di avvicinamento per le unità che effettuano trasporto passeggeri lungo gli itinerari autorizzati;
VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 69/2018 in data 12.06.2018;
VISTA la nota prot n° 1681 in data 02/05/19, con la quale l’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena ha comunicato che, nelle more di definire gli itinerari per la stagione estiva 2019, restano valide le determinazioni autorizzative pertinenti la stagione estiva 2018;
CONSIDERATE le caratteristiche delle unità destinate al trasporto passeggeri autorizzate all’effettuazione del servizio di cui trattasi dall’Ente Parco, aventi una lunghezza fuori tutto compresa tra 14 e 30 mt c/a, con una prevalenza di unità con lft di 18- 20 mt.
VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
RITENUTA la necessità, nelle more che venga sviluppato ulteriormente il percorso teso ad implementare il livello di sicurezza delle attività di cui trattasi, anche in funzione degli ulteriori elementi d’informazione che verranno acquisiti nel corso della prossima stagione estiva, di definire, tramite il posizionamento di cavi tarozzati, gli specchi acquei utilizzati per l’avvicinamento delle unità adibite a trasporto passeggeri alla linea di costa nei punti autorizzati dall’Ente Parco;
RITENUTA altresì la necessità, di individuare, anche in relazione al contenuto della perizia in data 03/06/19 cit., i limiti di l’utilizzo delle banchine di Cala Santa Maria – Isola di Santa Maria, e di “Zavagli”- Isola di Spargi, con particolare riferimento al numero massimo di unità in grado di operare contemporaneamente, anche al fine di permetterne agli enti pubblici coinvolti ed alle società armatrici interessate ogni considerazione ritenuta opportuna in ordine alla coerenza dei limiti di utilizzo in parola con l’organizzazione delle attività di cui trattasi;
VISTA la propria nota prot. n°12131 in data 02/07/19, con la quale, facendo prosecuzione alla pregressa corrispondenza, si comunicava al Comune di La Maddalena ed all’Ente parco l’intendimento di questa Capitaneria di Porto di procedere all’emanazione di un’ordinanza, nell’ambito della quale definire profili pertinenti le modalità di svolgimento del servizio di cui trattasi, fatte ovviamente salve le ulteriori prescrizioni che la citata amministrazione comunale potrebbe eventualmente individuare per la fruizione delle strutture in qualità di soggetto concessionario;
VISTA altresì, la propria ordinanza n° 57/17 in data 05/06/17, con la quale veniva definita una disciplina a carattere sperimentale avente ad oggetto le attività di balneazione effettuate dalle unità destinate al trasporto passeggeri che effettuano navigazione all’interno dell’arcipelago de La Maddalena, sul cui contenuto questo ufficio faceva riserva di rinnovare ogni pertinente considerazione alla luce di eventuali profili di criticità non emersi in sede di valutazione teorica;
RITENUTO , in relazione alla documentazione agli atti d’ufficio , che siano emersi potenziali profili di rischio per la salvaguardia della vita umana in mare in esito alla pratica applicazione del provvedimento di cui trattasi, in relazione ai quali si valuta opportuna l’abrogazione dell’Ord. 57/17 cit.
CONSIDERATA quindi la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino alcuni profili pertinenti lo svolgimento delle attività effettuate dalle unità adibite a trasporto passeggeri lungo i percorsi autorizzati dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena, restando impregiudicata ogni ulteriore e successiva valutazione di merito offerta dalla concreta applicazione del presente provvedimento;
RENDE NOTO
che, a titolo sperimentale e nelle more che venga sviluppato ulteriormente il percorso teso ad implementare il livello di sicurezza delle attività di cui trattasi, anche in funzione degli ulteriori elementi d’informazione che verranno acquisiti nel corso della concreta applicazione delle presenti misure:
- l’avvicinamento alla linea di costa delle unità destinate a trasporto passeggeri (di seguito TP) ai sotto elencati siti, meglio evidenziati nell’allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante del presente provvedimento, individuati dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena come parte degli itinerari autorizzati, è condizionato alla presenza, regolare posizionamento ed effettiva fruibilità dei corridoi delimitati da cavi tarozzati, che definiscono gli specchi acquei prioritariamente destinati a tali attività:
- Isola di Spargi, Cala Corsara (nei pressi dello scoglio della “strega”);
- Isola di Santa Maria, Cala Santa Maria – molo di dritta;
- Isola di Budelli, spiaggia dei
il cui utilizzo dovrà essere conforme al successivo art 1.
- le operazioni delle unità destinate a trasporto passeggeri sulle banchine dell’Isola di Spargi (banchina Zavagli) e di Santa Maria (molo di dritta di Cala Santa Maria), utilizzate nell’ambito degli itinerari autorizzati dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ed assentite in regime concessorio al Comune di La Maddalena, sono subordinate al rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo
ORDINA
Articolo 1
(Specchi acquei riservati prioritariamente alle manovre delle unità TP)
Gli specchi acquei delimitati dai cavi tarozzati di cui al punto 1 del “Rende noto” della presente Ordinanza, negli orari previsti nell’ambito degli itinerari stabiliti dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, in considerazione delle caratteristiche tecnico nautiche e delle correlate capacità evolutive, sono prioritariamente riservati alle manovre delle Navi Minori adibite al Traffico Passeggeri autorizzate all’effettuazione delle attività in parola, che dovranno avvenire nel rispetto del seguenti prescrizioni:
- l’avvicinamento e l’eventuale sosta presso siti di cui al “Rende noto” da parte delle unità in argomento, dovrà avvenire esclusivamente all’interno degli specchi acquei delimitati dai cavi tarozzati; le attività sono quindi condizionate alla presenza, regolare posizionamento ed effettiva fruibilità dei corridoi delimitati dai cavi tarozzati. La navigazione verso/da i punti autorizzati dovrà avvenire con rotta quanto più possibile lineare, evitando quindi al di fuori degli specchi acquei delimitati ulteriori manovre evolutive non strettamente connesse all’avvicinamento/allontanamento dai siti
- All’interno degli specchi acquei di cui si argomenta, sono consentite le manovre di ingresso/uscita da parte di una sola unità alla volta;
- Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto sub b), nonché di quanto previsto al successivo articolo 2, è consentito l’impegno da parte di 1 (una) sola unità in sosta con riferimento al sito autorizzato presso Isola di Budelli – spiaggia dei Cavalieri, mentre è consentito
l’impegno da parte di n° 2 (due) unità in sosta presso il sito autorizzato sull’Isola di Spargi – Cala Corsara (nei pressi dello scoglio delle “strega”);
Fatte salve le prescrizioni afferenti i limiti di utilizzo di cui al presente articolo, la fruizione degli specchi acquei in argomento da parte delle unità TP resta comunque soggetta alle valutazioni dei singoli comandi di bordo, tenuto conto delle caratteristiche delle unità, delle condizioni meteo marine e di ogni altra considerazione in termini di opportunità suggerita della buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
All’interno degli specchi acquei delimitati dai cavi tarozzati di cui al punto 1 del “Rende noto”, è vietata la balneazione. In occasione della presenza delle unità TP autorizzate dall’Ente Parco è altresì vietata la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di ogni altra tipologia di unità, i cui comandanti/conduttori dovranno inoltre evitare di creare intralci e/o ingombri alle manovre di avvicinamento/allontanamento delle unità TP da/verso i siti autorizzati di cui trattasi.
Articolo 2
(Utilizzo delle banchine “Zavagli”, presso l’Isola di Spargi – e “Cala Santa Maria” – Isola di Santa Maria -)
Le operazioni delle unità destinate a trasporto passeggeri nell’ambito degli itinerari autorizzati dall’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e dal Comune di La maddalena, sulle banchine di cui al punto 2) del “rende noto”, sono subordinate al rispetto delle prescrizioni:
- è consentito l’accosto/ormeggio contemporaneo con il limite massimo di n° 4 (quattro) unità su ciascuna delle banchine; oltre tale limite non è quindi permessa alcuna ulteriore attività;
- le imbarcazioni devono utilizzare le bitte di ormeggio solo per assicurare le unità navali alla banchina stessa; le bitte di ormeggio non possono essere quindi utilizzate dalle imbarcazioni come struttura fissa durante le manovre per accostare alla stessa, così come non devono essere utilizzate come perno durante le manovre di rilascio della banchina;
- è fatto divieto di utilizzo, per le operazioni di ormeggio, degli anelli metallici presenti nelle banchine di cui trattasi;
Fatte salve le prescrizioni di cui al presente articolo, resta comunque soggetta alle valutazioni dei singoli comandi di bordo delle unità adibite al TP ogni valutazione di opportunità in ordine alla possibilità di effettuare in sicurezza le manovre di ormeggio/disormeggio, come pure le operazioni commerciali, sia in funzione delle condizioni meteomarine, come pure in relazione alle caratteristiche delle singole unità direttamente impiegate e/o di quelle delle ulteriori unità ormeggiate presso le strutture in parola;
Quanto immediatamente precede con riferimento ai limiti di utilizzo riscontrati in esito alle valutazioni richiamate in premessa, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni che il Comune di La Maddalena, in qualità di soggetto concessionario, potrà eventualmente definire per la fruizione delle strutture di cui trattasi.
Articolo 3 (Norme sanzionatorie)
I contravventori alla presente Ordinanza, che entra in vigore in data 10/06/19, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
Articolo 4 (Norme finali)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.
L’ordinanza 57/17 in data 05/06/17 è abrogata. La Maddalena, 9 luglio 2019
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Gabriele BONAGUIDI