VISTA l’istanza in data 24.06.2019 con la quale il Sig. SERPI Vito, in qualità di legale rappresentante della Società Sant’Antonio di Oliva M. Cristina & C. S.n.c., ha richiesto, per conto del Comitato festeggiamenti di “Santa Maria Maddalena e Natività B.V. Maria Classe 1969”, l’emanazione dei provvedimenti di competenza di questa autorità marittima per l’accensione di fuochi pirotecnici da effettuarsi il giorno 22.07.2019, dalle ore 22.00 alle ore 24.00;
ACQUISITA La “Relazione tecnica sito di lancio” redatta dal Dott. Ing. Antonello ARU a seguito di sopralluogo presso la località molo Punta Chiara, con la quale vengono individuate le aree di accensione dei fuochi durante lo spettacolo e le relative prescrizioni di sicurezza;
VISTA l’autorizzazione n. 35 in data 16.07.2019 del Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di La Maddalena, con la quale viene autorizzata, ex art. 57 T.U.L.P.S, lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dall’attività di cui in premessa,
RENDE NOTO
che la Società Sant’Antonio di Oliva M. Cristina & C. S.n.c., il giorno 22.07.2019, dalle ore 22.00 alle ore
24.00 circa, effettuerà con proprio personale l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici presso la località “Molo Punta Chiara”, Comune di La Maddalena (SS), come meglio evidenziato graficamente, a mero scopo indicativo, nel prospetto planimetrico di cui all’allegato “1”,
ORDINA
Articolo 1
dalle ore 22.00 alle ore 24.00 del giorno 22.07.2019, per una distanza circolare di 100 (cento) metri dal punto di coordinate Lat. 41° 12,756’N – Long. 009° 24,718’E (Sistema di riferimento WGS 84), durante lo svolgimento della manifestazione in parola, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie.
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area interdetta, devono comunque procedere a lento moto, prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Articolo 2
La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera il comitato organizzatore della manifestazione in argomento e la ditta esecutrice dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l’effettuazione delle attività.
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 19.07.2019
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Gabriele BONAGUIDI