Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato el’Agente della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Decreto Crescita (DL n. 34/2019) che ha riaperto i termini per aderire agli istituti agevolativi della pace fiscale (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”), le cartelle o avvisi già ammessi al pagamento agevolato, con prima o unica rata da pagare entro il 31 luglio 2019, non possono essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione perché l’istanza non sarà accolta. Pertanto, con riferimento ai debiti oggetto di una richiesta di “rottamazione-ter” presentata entro il 30 aprile, per non perdere i benefici della pace fiscale, è necessario ottemperare al pagamento delle rate del piano, tra cui ovviamente la prima in scadenza il 31 luglio 2019.
PAGAMENTI VIA WEB, IN BANCA, ALLE POSTE E DAL TABACCAIO. È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione econ l’AppEquiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche agli sportelli dell’Agente della riscossione dove, però, il prossimo 31 luglio potrebbe registrarsi un consistente afflusso di contribuentia causa della coincidenza con l’altra scadenza prevista dalla legge (Decreto Crescita), relativa all’ultimo giorno utile per presentare le domande di adesione alla pace fiscale, riaperta a inizio mese.Infine, è possibile pagare mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati)maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Chi ha scelto di versare le somme dovute in un’unica soluzione, chiuderà la definizione agevolata il 31 luglio 2019. Per gli altri, invece, la legge ha concesso la possibilità di ripartire quanto dovuto in un massimo di 18 rate che, dopo quella di luglio, sono fissate a novembre 2019 e poi febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno a partire dal 2020.
BOLLETTINI ONLINE E “CONTI TU”. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.itsono disponibilialcuni servizi web a supporto dei contribuenti che si apprestano a pagare la rata della “rottamazione-ter”. Nelle pagine dedicata alla Definizione agevolata, è possibile chiedere una copia della Comunicazione delle somme dovute, la lettera di risposta inviata dall’agente della riscossione con l’esito della richiesta, gli importi da pagare e i bollettini Rav da utilizzare al momento del versamento della rata. Il servizio è disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda “Richiesta comunicazione” e allegando un documento di riconoscimento. Nell’area riservata del sito, accedendocon le credenziali personali, è possibile scaricarla direttamente.
Il servizio “ContiTu”, invece, consente di scegliere online di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”. Per effettuare la scelta dei debiti che si vogliono pagare e rifare il calcolo, bisogna accedere al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate alla “rottamazione-ter”, alla voce “Conti tu”, compilare la scheda online sullo schermo e specificare le cartelle/avvisi che si intendono “rottamare”. Il servizio calcolerà il nuovo totale e l’importo di ciascuna rata. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all’indirizzo email indicato dal contribuente i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni di recupero.