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Infatti nel corso delle ispezioni iniziate da una spiaggia accessibile solo da mare, i militari della Guardia Costiera, hanno notato un esemplare di mollusco protetto presso un gazebo privato, utilizzato dalla proprietà come deposito di attrezzatura da spiaggia. Ciò è bastato ai militari per ritornare nel pomeriggio ed avviare un ispezione all’interno della lussuosa abitazione, riconducibile a facoltosi imprenditori stranieri, ubicata a qualche centinaio di metri. All’interno della stessa, non è sfuggito agli occhi attenti dei militari, “nei cui compiti di istituto ricompre non poca importanza la salvaguardia delle specie ittiche protette”, un’area relax dove su di un pregiatissimo mobile vi erano adagiate ad uso ornamentale altri 6 esemplari del mollusco protetto.
Immediatamente ne è scattato il prelievo ed il sequestro probatorio di tutti gli esemplari, che sono stati presi in custodia dai militari operanti, mentre il responsabile della società che gestisce la proprietà è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di specie ittica sottoposta ad una rigorosa protezione, così come previsto dalla direttiva 92/43 CEE, e per la quale è prevista una pena fino a due anni di carcere.
La direttiva 92/43 CEE, altresì nota come direttiva HABITAT, disciplina la materia relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché’ della flora e della fauna selvatiche.Tale norma è stata recepita all’interno del nostro ordinamento dal Dpr 08/09/1997 n.357 successivamente modificato e integrato dal Dpr 120 del 12 marzo 2003.
Al suo interno sono disciplinate le specie, sia animali che vegetali, in relazione alle quali è necessario predisporre un sistema di protezione che la stessa direttiva definisce di tipo “rigoroso”. Di tali specie è infatti vietata la cattura, l’uccisione, la perturbazione, la distruzione ovvero la raccolta delle uova e dei nidi nonché il danneggiamento dei siti di riproduzione e delle aree di sosta.
Tra le specie animali soggette ad una protezione rigorosa, ed in particolare tra le specie bivalve, l’allegato D) della direttiva 92/43 CEE menziona anche la pinna nobilis o comunemente chiamata “nacchera di mare”.
A tal fine si raccomandano tutti gli utenti del mare dall’astenersi dal prelievo di tale particolare specie marina ricordando appunto che ne è vietata la cattura, la detenzione, il trasporto e l’eventuale commercializzazione e che tale infrazione costituisce una violazione di tipo penale.
NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530”
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