Con primo firmatario Cesare Moriconi, alcuni consiglieri dei gruppi PD, Progressisti e LEU hanno presentato una interrogazione urgente all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rilevando con stupore la violazione che il Direttore Generale dell’Assessorato ha posto in essere nei confronti del Comune di Capoterra, incorrendo in quella che gli stessi interroganti hanno definito una palese violazione delle norme regionali in materia di poteri sostitutivi, con particolare riferimento all’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006, che prefigura una lesione dei poteri che la normativa vigente pone a capo dei Comuni.
La vicenda riguarda due successive missive che il Direttore Generale a distanza di brevissimo tempo e in dicotomia con la prassi vigente ha inviato al Presidente del Consiglio Comunale di Capoterra. Nella prima, del 5 agosto, per chiedere di “ fornire cortesi notizie” in merito ai criteri adottati per giustificare la mancata Convocazione del Consiglio Comunale a termini dell’articolo 14 del Regolamento interno (che prevede la convocazione entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte di almeno 5 consiglieri comunali).
Mentre nella seconda, inviata contro ogni prassi in dispregio alla normativa vigente e senza dare modo al Comune di Capoterra di rispondere nei termini, si invia una diffida ad attendere alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dal ricevimento della presente.
Tenuto conto che il Presidente del Consiglio Comunale di Capoterra e la Conferenza dei Presidenti di gruppo, constatata la perdurante assenza allo svolgimento della seduta straordinaria proprio da parte dei consiglieri che avevano richiesto la convocazione, hanno deciso di inserire la successiva convocazione, seppure al di fuori dei tempi previsti dal citato art. 14 del Regolamento, nella programmazione ordinaria arricchita con altri argomenti inseriti nell’ordine del giorno al fine di non creare disagi al normale svolgimento dell’attività del Consiglio ed evitare il rischio di far saltare la seduta già convocata, come precedentemente avvenuto, gli interroganti si sono rivolti all’Assessore degli enti locali per sapere:
Se non ritenga di dover considerare il provvedimento di diffida del Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali, di cui alla lettera prot. n. 34/27 del 7/08/2019, nei confronti del Presidente del Consiglio comunale di Capoterra, una grave violazione delle norme regionali in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli Enti Locali e più in particolare dell’articolo 9 della L.R 12 giugno 2006 n. 9, oltre che una lesione dell’autonomia dei comuni.
Se non ritenga che, le iniziative summenzionate intraprese dal Direttore generale dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, oltre che una grave violazione delle norme regionali e dell’autonomia dei comuni, costituiscano anche un grave e spiacevole precedente nei rapporti tra la Regione e i comuni, già costretti a reggere il peso delle enormi difficoltà di cui, quotidianamente, si parla in tutte le sedi pubbliche e istituzionali;
Se non considera almeno di particolare imbarazzo il fatto che, tra le due lettere del Direttore citate in preambolo, quella prot. n. 33643 del 5/08/2019 con cui si chiede di “fornire cortesi notizie” e quella di diffida prot. n. 34/27 del 7/08/2019, trascorrono appena due giorni, manco il tempo per rispondere, a significare che a tutto lo stesso Direttore era interessato, fuorché al riscontro delle “cortesi notizie” sollecitate;
Se non ritenga che, a prescindere dalla grave violazione delle norme e del mancato rispetto dell’autonomia dei comuni di cui sopra, alla data del 05/08/2019, giorno in cui è stata inviata la prima lettera del Direttore Generale, ma ancora di più alla data del 7/08/2019, giorno in cui è stata inviata la diffida dello stesso Direttore, gli eventuali motivi di detta, avventata e incompetente iniziativa del Direttore Generale, fossero già stati abbondantemente superati dalla trattazione delle questioni, oggetto del conflitto, avvenuta in sede di Conferenza dei Capigruppo in data 30/07/2019 e dalla conseguente decisione di convocazione del Consiglio comunale per una data immediatamente successiva la pausa estiva ferragostana da tenersi, comunque, non oltre il 10 settembre p.v.;
Se non ritenga di condividere che la calendarizzazione, pur al di fuori dei limiti dei 20 giorni previsti ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e dell’articolo 39, comma 2 del TUEL 267/2000, aveva il fine di garantire il buon funzionamento del Consiglio comunale, alla luce della condotta, perlomeno anomala, dei Consiglieri comunali sottoscrittori le diverse istanze, più volte evidenziata nel preambolo di questa interrogazione;
Se non ritenga di dover adottare i provvedimenti conseguenti e necessari al fine di ripristinare le condizioni istituzionali più consone e utili al perseguimento degli obiettivi di leale e proficua collaborazione tra la Regione e gli Enti Locali, favorendo il rispetto delle leggi, da parte di tutti gli attori protagonisti, e garantendo il massimo impegno della Regione nell’interesse generale, a tutela dell’autonomia dei Comuni.