Quest’ultima, nota come legge sul procedimento amministrativo, prevede che per accedere agli atti il soggetto richiedente debba avere un interesse diretto, concreto e attuale. Quindi in presenza di certi requisiti, deve essere possibile accedere agli atti di un procedimento, anche relativo a terzi, ferme restando le facoltà di eventuali controinteressati di opporsi e allegare memorie e documenti.
Le scelte del legislatore.
Il percorso che compie la pubblica amministrazione verso l’ampliamento della partecipazione del cittadino alle proprie attività ha un corollario. Si tratta della necessità, avvertita in modo diffuso, di combattere la corruzione dilagante al suo interno a partire dagli anni Ottanta specialmente.
I due percorsi, di anticorruzione da un lato e di accesso e trasparenza dall’altro, si unificano nelle disposizioni della legge 190 del 2012 e ancor più del decreto legislativo 33 del 2013 e sue successive modifiche e integrazioni.
In particolar modo, il decreto legislativo 33, specialmente alla luce della novella legislativa del 2016, garantisce all’articolo 5 l’accesso a ” chiunque”.
La generalizzazione dell’accesso civico incontra i limiti storici del segreto di Stato, del segreto d’ufficio, del segreto statistico e della protezione dei dati personali. Incontra inoltre i limiti pubblici e privati, che dispone sul punto l’articolo 5 bis.
Cosa può fare il cittadino.
Il cammino compiuto dal diritto d’accesso ha portato a un importante tappa del cammino verso la completa trasparenza dell’azione amministrativa. Il cittadino può richiedere documenti, dati e atti detenuti dalla pubblica amministrazione. Inoltre deve ottenere in risposta un provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni.
Inoltre può anche richiedere documenti, atti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e ottenere una risposta secondo dette modalità