VISTA l’istanza in data 02.08.2019 con la quale il Sig. Colombo Armando Stefano Luigi, in qualità di titolare della Ditta individuale “Magic Stars”, ha richiesto l’emanazione dei provvedimenti di competenza di questa Autorità Marittima per l’accensione di fuochi pirotecnici da effettuarsi dalle ore 21.30 del giorno 15 agosto 2019 alle 02.00 del giorno 16 agosto 2019, all’interno dello specchio acqueo antistante il molo di Cannigione, Comune di Arzachena (SS);
ACQUISITO il nulla osta del Comune di Arzachena prot n. 40756 del 12.08.2019;
VISTA l’autorizzazione in data 12.08.2019 del Commissariato di P.S. di Porto Cervo, con la quale viene autorizzato, ex art. 57 T.U.L.P.S, lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dall’attività di cui in premessa,
RENDE NOTO
che la Ditta individuale “Magic Stars”, dalle ore 21.30 del giorno 15 agosto 2019 alle 02.00 del giorno 16 agosto 2019, effettuerà l’accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici all’interno dello specchio acqueo antistante il molo di Cannigione, Comune di Arzachena (SS), come meglio evidenziato graficamente, nel prospetto planimetrico di cui all’allegato “1”,
ORDINA
Articolo 1
dalle ore 21.30 del giorno 15 agosto 2019 alle 02.00 del giorno 16 agosto 2019, all’interno dello specchio acqueo compreso nel raggio di 50 (cinquanta) metri dal punto di coordinate Lat. 41° 06’43.25”N – Long. 009° 26’30.99”E (Sistema di riferimento WGS 84), durante lo svolgimento della manifestazione in parola, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie.
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area interdetta, devono comunque procedere a lento moto, prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Articolo 2
La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera l’organizzatore della manifestazione in argomento dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l’effettuazione delle attività.
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
La Maddalena, 13.08.2019
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Gabriele BONAGUIDI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
07/03/2005, n° 82)