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Dopo i saluti del direttore di Confindustria CNS Giansimone Masia e la relazione introduttiva del direttore dell’Ispettorato provinciale del Lavoro Massimiliano Mura, è stato proposto ai rappresentanti delle aziende presenti un focus dettagliato su adempimenti e passaggi da effettuare per rispettare le limitazioni poste dal legislatore a seguito della diffusione delle tecnologie digitali e degli strumenti informatici che incidono sensibilmente sulla vita lavorativa del personale.
Oggi infatti, quando si parla di controlli a distanza, non ci si limita più ai soli sistemi audiovisivi. Occorre considerare anche i pc, gli smartphone, i tablet o ancora i gps collocati nelle vetture aziendali o nei mezzi di lavoro, nonché i sistemi di registrazione degli accessi e delle presenze o ogni altro sistema o mezzo che possa, anche incidentalmente, monitorare la prestazione lavorativa del dipendente in azienda.
Aspetti analizzati dai relatori, tutti e tre ispettori del lavoro della Direzione regionale, Silvia Serra (Il controllo a distanza dallo Statuto dei Lavoratori al Jobs Act), Gabriele Cauli (La circolare INL 5/2018: Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 300/1970) e Roberto Usai (Stretta interazione tra l’articolo 4 della legge n.300/1970 e la normativa in materia di protezione dei dati personali).
«Il tema tocca la privacy e la dignità della persona-lavoratore, insieme alle esigenze organizzative aziendali e di protezione del patrimonio dell’impresa. E deve fare i conti con l’innovazione della tecnologia che dal 1970 a oggi è nettamente mutata», ha spiegato il direttore dell’Ispettorato provinciale del Lavoro Massimiliano Mura. La disciplina, contenuta nello Statuto dei Lavoratori, è stata infatti di recente modificata dal Jobs Act.
La nuova formulazione dell’articolo 4 dello Statuto recita: «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale». In ogni caso, serve un accordo sindacale o un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Un controllo quindi definito “incidentale”.
Una profonda innovazione in materia: fino al 2015 infatti, prima della riforma voluta dal Jobs Act, vigeva un divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.