Il convegno: “Stigma, pregiudizio e inclusione sociale”
Gli interventi si sono concentrati sulle varie problematiche, trovando l’attenzione del numeroso pubblico presente in sala.
Ha aperto gli interventi la Presidente dell’Associazione Basaglia, la Dott.ssa Amalia Adriana Rocco, che ha spiegato in modo preciso lo stigma e il pregiudizio che accompagna la disabilità mentale.
Subito dopo, grazie alla professionalità e l’approfondimento della Dott.ssa Noemi Sanna, psichiatra, si è stati accompagnati nella conoscenza dei “Pregiudizi familiari”.
Nel parlare di problematiche mentali, si è ritenuto utile fermarsi sui problemi cognitivi causati dall’Alzheimer. Insieme al Presidente dell’Associazione Volontari Alzheimer Sassari, il Dott. Gianfranco Favini. Con lui si è affrontato il tema del “Trattamento dei pazienti Alzheimer nelle strutture ospedaliere” e si è appreso che i malati in Sardegna sono 20mila.
Nel dibattito non è mancato il Diritto con l’Avv. Alessandra Delrio del Foro di Sassari, la quale ha approfondito l’argomento “Dal TSO all’interdizione”.
Il Dott. Mirko Miscali, pedagogista, ha letto la lettera “Bipolare da una vita o una vita da bipolare” portando delle riflessioni molto importanti su questo argomento.
Si è parlato anche di social e dell’influenza che questi hanno nella nostra società, soprattutto in presenza di situazioni mentali particolarmente delicate e fragili; lo si è fatto con la vice Presidente dell’Associazione Sassari Si Muove, Marcella Piras.
Ha concluso il Convegno il Presidente dell’Associazione Sassari Si Muove, Leonardo Zanza, con “Progettazione di inserimento nell’arte e nello spettacolo”.
Erano presenti in sala il Presidente del Consiglio Regionale, Michele Pais, e l’Assessore del Comune di Sassari alle Politiche Sociali, Antonello Sassu. In sala anche molti Consiglieri Comunali (Sofia De Martis, Cristian Luisi, Grazia Di Guardo, Daniele Deiana) e tanti politici ormai in pensione, sensibili all’argomento. Anche il Sindaco di Sassari, il Dott. Nanni Campus, ha voluto manifestare con un saluto la sua attenzione all’argomento trattato.
L’intervento fatto dalla nostra Associazione è stato “L’inclusione lavorativa art. 9 Legge 68/99 comma 4”. Quello che riportiamo è una breve sintesi di quanto portato dalla nostra Presidente, Ermelinda Delogu.
L’intervento della Presidente dell’Associazione Progetto Lavor@bile Sardegna ONLUS
Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
La Legge 68/99 è nata 20 anni fa, dall’esigenza di tutelare i disabili nell’inserimento del lavoro. Lodevole e sicuramente opportuna questa decisione, ma a distanza di così tanti anni cosa è cambiato? Veramente questa Legge ha trovato la sua applicazione?
Parliamo dell’Art. 9 comma 4 della Legge 68/99 e vediamo come, con poche e semplici parole, si possa minare il futuro delle persone che in realtà dovrebbero trarne giovamento.
ART. 9:
I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11.
Cosa intendeva dire il legislatore?
Sicuramente l’intenzione era quella di agevolare i disabili psichici nell’inserimento del lavoro. Ma fin da subito ci si è resi conto, di fatto, che queste 15 parole escludevano tali lavoratori dai percorsi lavorativi.
Per capire meglio: devono essere assunte esclusivamente mediante chiamata nominativa attraverso una convenzione tra il datore di lavoro e il centro per l’impiego (Art. 11 legge n. 68/99).
Lo strumento della convenzione può infatti prevedere un percorso d’inserimento guidato e specificamente mirato rispetto alle possibilità del lavoratore e alle esigenze dell’impresa. A questo aspetto positivo ne corrisponde un altro negativo, consistente nel fatto che le persone con disabilità psichica, in quanto soggetti particolarmente deboli del mercato del lavoro, avrebbero dovuto disporre di una molteplicità di strumenti per agevolarne l’integrazione lavorativa.
Con la formulazione dell’Art. 9 – comma 4, invece, per i disabili psichici è stata prevista un’unica ed esclusiva modalità di accesso al lavoro attraverso la chiamata nominativa e la stipula di una convenzione, precludendo altre possibilità di avvio (per es. chiamata numerica per selezione, chiamata con avviso pubblico, concorso).
In tutti questi anni le associazioni di categoria hanno tentato (inutilmente) di sanare la discriminazione. Malgrado le tante modifiche apportate negli anni alla Legge 68/99, arrivando alle ultimissime inclusioni sul riconoscimento ai figli di omicidi domestici e ai figli delle vittime di Rigopiano, l’art. 9 comma 4 continua a restare la sola norma discriminatoria dentro la Legge che tutela il diritto al lavoro dei disabili.
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