Questo è un dato di fatto che più volte abbiamo ripetuto noi dello “Sportello dei Diritti” ma che è stato confermato indirettamente anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24757 del 3 ottobre 2019.
E in questo senso, il verbale per eccesso di velocità rilevata con il sistema “SICVe” può essere annullato, con ogni conseguenza del caso, quando l’apparecchio non è stato tarato periodicamente perché, come con gli autovelox, le verifiche periodiche sul funzionamento sono indispensabili.
Nella fattispecie, i giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte hanno accolto il ricorso di un automobilista sulla scorta dell’arcinota sentenza 113 del 2015, con la quale la Corte costituzionale ha di fatto imposto la taratura di qualunque apparecchiatura usata nell’ambito delle infrazioni stradali. Spiegano i giudici di Piazza Cavour che:
Alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 45, sesto comma, c.d.s. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura deve ritenersi che il citato art. 45, sesto comma c.d.s. – come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale – prescriva la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura.
E continuano:
Qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, pertanto, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura.
Nel caso affrontato dai giudici di legittimità, la decisione del tribunale secondo cui il citato principio giurisprudenziale non sarebbe applicabile al caso di specie, risulta dunque errata.
È bene ricordare che la stessa Cassazione ha già sostenuto che questo principio opera anche in relazione ai rilevamenti effettuati a mezzo del sistema di accertamento “SICVe” – Sistema Informativo Controllo Velocità, comunemente detto “tutor” – il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 c.d.s.
Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in assenza di prova della taratura periodica del tutor, il verbale dovrà essere archiviato con annullamento di ogni conseguenza sia di natura pecuniaria nonché di quelle negative sulla patente di guida, quali la decurtazione dei punti o addirittura la ben peggiore della sospensione.