Nell’Ottocento si assiste all’elaborazione sul piano della tecnica normativa di un concetto del tutto nuovo. Come in più occasioni nella storia del diritto commerciale, l’esperienza pilota si rintraccia nella legislazione francese. Nel Code de commerce del 1807 si sconvolge il modo di intendere la disciplina e si introduce la nozione di atto di commercio. Si tratta dell’elemento oggettivo, in virtù del quale si delinea il perimetro applicativo della disciplina. Perché venga applicato il diritto commerciale è necessario compiere un atto di commercio e non più a chi è munito di un determinato status.
Questo è uno snodo fondamentale nella materia, perché l’atto di commercio segna il definitivo tramonto del diritto commerciale come un diritto di matrice classista.
Nell’ambito del passaggio da un sistema soggettivo a un sistema oggettivo, l’esperienza francese è di ispirazione.
Anche nel codice italiano del 1882 vi sono due disposizioni di interesse sul punto. All’articolo 3 è presente un catalogo di atti di commercio. Grazie a questi atti l’art. 8 identifica il commerciante in colui che esercita abitualmente quegli atti sussumibili dal catalogo dell’articolo 3. Inoltre all’articolo 8 è posto l’accento sul carattere di abitualità nel compimento degli atti di commercio.
La materia commerciale si applica pertanto agli atti di commercio e a colui che abitualmente li pone in essere.