Proprio per questo, noi dello “Sportello dei Diritti”, ormai da anni siamo impegnati in un’attività volta non solo a segnalare i potenziali pericoli sulle strade e le carenze delle pubbliche amministrazioni a sanarli, ma anche a tutelare i danneggiati dagli eventi lesivi conseguenti alla scarsa o inesistente manutenzione.
E per tali ragioni, non possiamo non segnalare anche quest’ennesima ordinanza della Suprema Corte, la 31220/19, pubblicata il 29 novembre dalla sesta sezione civile, che ribadisce l’obbligo dei comuni di risarcire i pedoni caduti nelle buche non visibili e nella fattispecie coperte da fogliame, cartacce e soprattutto non segnalate, quando l’ente non riesce a dimostrare la sussistenza del caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità da custodia.
E ciò anche quando il percorso è noto alla vittima e la stessa è costretta a usare la carreggiata perché il marciapiede è ingombro. Nel caso in questione i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un comune della Provincia di Messina e ha confermato la condanna a pagare a una danneggiata un risarcimento pari a quasi 6.500 euro, più altri 170 a titolo di spese mediche.
A nulla vale la circostanza che il Comune abbia rilevato che la donna al momento della caduta stesse camminando affiancata a un gruppo di pedoni e dunque violerebbe l’articolo 190 Cds. Né sottolineare che la donna conosca lo stato dei luoghi e che il sinistro avvenga in pieno giorno. Per gli ermellini, nessun vizio logico può essere imputato all’accertamento compiuto dalla Corte d’appello di Messina: l’infortunata risulta costretta a camminare lungo la carreggiata perché il marciapiede, già di per sé angusto, risulta ingombro. E non viene dimostrato che la danneggiata sappia in che condizioni versa la sede stradale.
Va dunque escluso che la condotta dell’infortunata interrompa il nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento pregiudizievole. E ciò anche se nel valutare la responsabilità di cui all’articolo 2051 C.C. bisogna tenere conto del dovere di ragionevole cautela del pedone, riconducibile al principio di solidarietà stabilito articolo 2 della Costituzione.
Insomma, un’altra decisione che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ci dà ulteriore sprone a tutelare nelle sedi giudiziarie tutti quei cittadini rimasti vittime di sinistri sulle nostre strade e a causa del comportamento degli enti proprietari, troppo spesso inerte, di fronte alla necessità di costante cura e controllo delle vie.