Abbiamo meditato a lungo prima di intervenire su una materia che ha risvolti delicati sulle persone e sulle loro famiglie. Interveniamo ora con un certo imbarazzo, che leggiamo anche negli algheresi, che avvertiamo nelle discussioni in città. Sia subito chiara una cosa: ci distingue dai nostri avversari, non solo il principio della presunzione d’innocenza fino al terzo grado di giudizio, ma anche una visione opposta rispetto a coloro che, con metodi e affermazioni squallide e senza scrupoli, anche in un recente passato, hanno condotto campagne elettorali giustizialiste e cadenzato perfino i vari passaggi processuali che hanno visto protagonista, per esempio, l’ex sindaco.
Ci troviamo su posizioni molto diverse. In questo caso, la nomina del Presidente della Fondazione Alghero da parte del Sindaco Conoci è ricaduta su una persona condannata in primo grado, con pene, anche accessorie, pesanti. Ci auguriamo possano essere ribaltate in sede di appello, tuttavia non possiamo sottacere che si tratta di una scelta, almeno dal punto di vista della opportunità, molto discutibile. E non ci si venga a dire che la cosiddetta Legge Severino non si applica per le fondazioni.La Legge prevede, come noto, la sospensione per le persone in carica, anche nominate da Giunta o Consiglio Comunale che abbiano ricevuto una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c) della stessa legge; o per coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l’elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
La normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza si applica certamente anche alle fondazioni che rientrano nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in considerazione anche di quanto precisato dal Piano Nazionale Anticorruzione. Lo sottolinea l’ANAC anche in una aggiornata FAQ facilmente consultabile nel sito della Autorità nazionale in materia di Anticorruzione. La stessa distinzione, di fatto, è stata mantenuta anche dal d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” che comprende le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico. Tale norma ricomprende espressamente anche le associazioni e le fondazioni, e dunque quei soggetti che autorevole dottrina ha ricondotto nella categoria delle “organizzazioni pubblica in forma privatistica”, a conferma delle indicazioni fornite da ANAC nella determinazione n.8/2015.
Possibile che – a tutela della stessa persona nominata – non si sia stati in grado di indicare altra professionalità? Invitiamo pertanto l’interessato e il Sindaco a togliere tutti noi dall’imbarazzo e a voler rimettere il mandato nelle mani del Socio.