Altro duro colpo nei confronti degli enti accertatori e dei prefetti in materia di sanzioni al codice della strada per eccesso di velocità elevati con apparecchiature elettroniche come l’autovelox.
La seconda sezione civile Cassazione con l’ordinanza 29564/19, pubblicata il 14 novembre, ha riaffermato compiutamente alcuni principi che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si stanno consolidando in questa delicata materia, che vede ancora contrapposti automobilisti ed enti ma anche, da una parte, la certezza del diritto e dall’altra l’esigenza di “far cassa” con la scusa della regolamentazione del traffico veicolare e della sicurezza.
Nella fattispecie, si è ribadito il concetto secondo cui, se gli agenti mettono a verbale che il telelaser funziona, serve la prova scientifica della taratura periodica: priva di fede privilegiata la percezione sensoriale degli operanti, anche se i poliziotti mettono a verbale che il telelaser funziona. E ciò perché la taratura periodica degli strumenti di misurazione elettronica deve essere dimostrata con una prova scientifica e non basta la mera percezione sensoriale degli operanti.
Inutile per la prefettura eccepire che sarebbero tardive le censure del trasgressore sulla funzionalità dell’apparecchio in quanto riproposte nel giudizio d’appello soltanto nella comparsa conclusionale: l’attendibilità delle rilevazioni, infatti, costituisce un elemento costitutivo della fattispecie. È accolto il motivo di ricorso proposto dall’automobilista che denuncia la violazione dell’articolo 132 Cpc sul contenuto della sentenza, deducendo la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione.
In effetti il Tribunale ha ritenuto provato il corretto funzionamento dell’apparecchio sulla base delle dichiarazioni contenute nel verbale che accerta l’infrazione: la statuizione non è compatibile con la sentenza 113/15 della Consulta, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 45, sesto comma, Cds disponendo che devono essere sottoposti a verifica periodica di funzionalità e taratura tutti gli strumenti che misurano a distanza la velocità dei veicoli sulle strade (e dunque le postazioni sia fisse sia mobili).
In caso di contestazione del trasgressore la relativa prova è a carico dell’amministrazione perché la genuinità delle rilevazioni nell’eccesso di velocità è un elemento che non ammette equipollenti. Le mere dichiarazioni dei poliziotti inserite nel verbale, poi, non sono coperte da fede privilegiata, che assiste invece soltanto i fatti direttamente compiuti o verificati dal pubblico ufficiale nella loro effettiva esistenza e consistenza.
Al trasgressore basta contestare il funzionamento dell’apparecchio anche senza richiesta di verifica ad hoc, affinché l’amministrazione debba fornire la prova costituita a suo carico. Parola al giudice del rinvio. Morale della favola: l’inadempienza dell’amministrazione non può non riflettersi sulla legittimità degli accertamenti.