Le interrogazioni, a risposta scritta, riguardavano in particolare la nomina dell’ingegnere Belloi come Direttore Generale della Protezione Civile e dell’avvocato Silvia Curto come Direttore Generale della Regione.
In entrambe le interrogazioni si chiedeva notizia dei curriculum dai quali evincere i requisiti dei due neo direttori, che avrebbero dovuto rispettare i dettami della legge regionale 31 art. 29 del 1998, che recita:
– Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all’Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali.
E qui arriva il colpo di scena, la risposta scritta che non ti aspetti!
La risposta è contenuta nel Disegno di legge concernente “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie” deliberato dalla Giunta regionale il 14/11/2019.
Difatti nel provvedimento, all’interno delle disposizioni in materia di personale e funzionamento della Regione, all’articolo 5 comma 3 viene data un interpretazione che riporto di seguito:
L’articolo 29, comma 1, della legge regionale 31 del novembre 1998, n. 31 si interpreta nel senso che le funzioni di direttore generale possono essere conferite, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile della formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Oserei definirla una manovra maldestra per coprire un tentativo di mettere al riparo delle nomine illegittime e accontentare i loro amici politici. E dopo aver cercato di attaccarmi nella mia persona, il colpo di scena: un tentativo di nascondere le loro malefatte inserendo nella variazione di Bilancio una manovra che li metta al riparo da ulteriori accertamenti giudiziari. Una vera vergogna, una oscenità che non può passare in sordina.
Quella fornita è un’interpretazione autentica che avviene dopo più di 20 anni dalla legge n. 31.
Che dire, la toppa peggio del buco.