Si parla di indagato quando ci si riferisce a persona sottoposta a indagini preliminari. Il procedimento si apre con la notizia di reato che arriva agli uffici della Procura della Repubblica. L’autorità inquirente dunque con le indagini preliminari delinea i tratti dell’indagato rispetto a quel determinato fatto di reato.
Si parla invece di imputato se e quando il pubblico ministero, al termine delle indagini preliminari, eserciti l’azione penale. Qualora lo stesso pubblico ministero determini che vi siano gli estremi per richiedere l’archiviazione, chiede che di procedere in tal senso al giudice per le indagini preliminari. In questo caso l’indagato non diventa imputato.
Se invece il pubblico ministero decidesse di elevare l’imputazione, cioè ritiene che quel fatto di reato sia imputabile, si parla di attribuzione formale di un certo fatto di reato all’imputato. L’indagato diviene imputato e l’ipotesi dell’accusa passa nelle mani del giudice.
Tutto ciò discende da un principio di rango costituzionale. L’articolo 112 della nostra carta fondamentale stabilisce il principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, posta in capo al pubblico ministero. Esercitare l’azione penale vuol dire elevare l’imputazione del soggetto, che da indagato diviene imputato.