In India un uomo è stato ucciso durante un combattimento tra galli dopo che un coltello affilato, legato a un animale, gli ha tagliato la gola. Gli organizzatori del combattimento nel villaggio di Pragadavaram, nell’Andhra Pradesh, aveva legato una lama alla zampa del gallo per rendere più sanguinosa la lotta.
L’incidente sarebbe avvenuto prima dell’inizio del combattimento, quando il gallo ha iniziato ad agitarsi tra le mani dell’organizzatore: Saripalli Venkateswara Rao, 55 anni, che si trovava vicino alla scena, è stato trafitto dalla lama che gli ha provocato una profonda ferita al collo. Nel Paese vige il divieto di combattimento tra galli ma, soprattutto durante le celebrazioni del Makar Sankranti, un giorno festivo nel calendario indù, diverse persone sfidano la legge per mettere in scena le lotte attorno alle quali si sviluppa un impressionante giro di scommesse.
I combattimenti tra galli, legali o clandestini, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rientrano tra le pratiche più atroci. La disumanità di quest’attività non è circoscritta solo al momento della lotta, ma inizia nel momento in cui l’animale viene allevato poichè viene sottoposto a dure condizioni di allenamento e isolamento per aumentarne l’aggressività verso i propri simili.
Gli scommettitori accaniti negano la crudeltà di tale attività, nascondendosi dietro le parole tradizione e religione. Becco e artigli vengono affilati per procurare all’avversario maggiori ferite e agli speroni, spesso, vengono applicate punte di acciaio. In Italia, i combattimenti tra animali, tra cui anche quelli tra galli, sono vietati.
L’articolo 544 quinquies della legge 20 luglio 2004, n. 189 recita:
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o persone armate, se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo concernente scene o immagini dei combattimenti e se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma delle competizioni.