Committente: società “INGEMAR Srl”, con Sede Legale e Amministrazione in Piazza IV Novembre n. 4 – 20124 Milano (MI).
Impresa esecutrice: società “SUB SERVICE Srl” con sede legale in Reg. Morimenta Pod. 29 – 09095 Mogoro (OR) – Cod. Fisc./ P.IVA 01027380920/00655900959.
Responsabile di cantiere: Geometra/BCM Alessio PANI.
Periodo: dal giorno 30.01.2020 al giorno 15.02.2020.
Vista
L’istanza in data 22.01.2020 con la quale la Società “SUB SERVICE Srl”, nella persona dell’Amministratore Unico Giulio GARAU, su commissione della società “INGEMAR Srl”, ha comunicato che, nel periodo compreso tra il giorno 30.01.2020 e il giorno 15.02.2020, verranno effettuate le operazioni di rilievo geofisico UXO finalizzato all’indagine magnometrica dell’area di cantiere di Cala Balbiano, Comune di La Maddalena (SS).
Vista
La Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72).
Visto
Il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.).
Vista
La propria Ordinanza n. 88/2018, in data 10.07.2018, “Interdizione all’interno dello specchio acqueo antistante località Cala Balbiano, Comune di La Maddalena (SS)”.
Visti
Gli artt. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione (Parte Marittima).
Acquisite
Le certificazioni di idoneità relative agli operatori tecnici subacquei e al mezzo nautico impegnati nelle attività di cui sopra.
Considerata la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dai lavori in argomento.
Rende noto
Che la Società “SUB SERVICE Srl”, nel periodo compreso tra il giorno 30.01.2020 e il giorno 15.02.2020, effettuerà, con mezzo nautico denominato CELINA II, inscritto al n. OS1279 dei registri navi minori della Capitaneria di Porto di Oristano, e con l’eventuale impiego di personale OTS, operazioni di rilievo geofisico UXO finalizzato all’indagine magnometrica dell’area di cantiere di Cala Balbiano, Comune di La Maddalena (SS), all’interno dello specchio acqueo delimitato dai punti riportati nella seguente tabella, come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza:
Tabella
-
PUNTO
Latitudine (WGS 84)
Longitudine (WGS 84) A
41°12’37.91”
9°24’6.57”
B
41°12’34.91”
41°12’34.91”
C
41°12’33.92”
41°12’33.92”
D
41°12’36.18”
41°12’36.18”
E
41°12’37.85”
41°12’37.85”
Ordina
Articolo 1: divieti
Nel periodo sopra indicato, durante l’esecuzione dei lavori di cui al “Rende noto”, all’interno dello specchio acqueo meglio evidenziato nell’allegato stralcio planimetrico, è vietato a tutte le unità in genere, la sosta, l’ancoraggio e qualunque altra attività non inerente agli interventi in argomento. Le unità in transito dovranno comunque prestare la massima attenzione, procedere a velocità di sicurezza di cui alla Regola 6 del succitato Regolamento per prevenire gli Abbordi in Mare e tenersi a una distanza non inferiore a 50 metri dallo specchio acqueo delimitato dai punti di cui alla sopra riportata tabella. Restano vigenti i divieti di cui all’Ordinanza 88/2018 citata in premessa, con esclusione del personale e dei mezzi impiegati nei lavori in parola.
Articolo 2: prescrizioni
- Il Responsabile di cantiere dell’impresa esecutrice dei lavori in oggetto, dovrà:
- assicurare che i lavori siano effettuati esclusivamente durante le ore diurne, in condizioni meteo marine favorevoli;
- assicurare che il personale in attività subacquea sia costantemente e regolarmente segnalato (pallone galleggiante con bandiera rossa e fascia diagonale bianca);
- verificare, prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa, che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- informare tempestivamente l’Autorità Marittima di ogni notizia di interesse ai fini della sicurezza della navigazione, come pure in ordine ad eventuali sospensioni straordinarie e conseguenti riprese dei lavori;
- interrompere immediatamente lo svolgimento delle operazioni in argomento qualora sia ritenuto necessario in relazione a esigenze connesse alla sicurezza della navigazione;
- segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- dare giornalmente comunicazione alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto al numero telefonico 0789.736709 o sul canale 72 VHF, dell’orario di inizio e fine attività giornaliera;
- al termine dei lavori informare l’autorità marittima, fornendo altresì alla stessa dichiarazione di garanzia che gli specchi acquei in argomento siano liberi da qualsiasi residuo dell’intervento che possa rappresentare un potenziale ostacolo per la navigazione;
- al termine di ciascuna giornata lavorativa, assicurare la rimozione di ogni apparecchiatura che possa costituire ostacolo per la navigazione.
- Il comandante/conduttore dell’unità impegnata nelle operazioni dovrà:
- mostrare i segnali previsti per prevenire gli abbordi in mare;
- mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM, anche al fine di assicurare eventuali contatti con unità in transito;
- garantire la pronta reperibilità sui recapiti di telefonia mobile forniti all’Autorità Marittima.
- I comandanti/conduttori delle unità in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno:
- prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla distanza di sicurezza dal personale operante;
- adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.
La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera il Committente e la Ditta Esecutrice dal munirsi di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori.
Articolo 3: sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.
Il Capo del Circondario Marittimo
C.F. (CP) Gabriele Bonaguidi