Per la Cassazione, con l’ordinanza 4129/20 pubblicata il 18 febbraio 2020, infatti, quando non c’è acqua abbondante in terra acquista minore rilievo l’efficienza causale del comportamento del danneggiato. E dunque non si può attribuire a quest’ultimo la responsabilità del sinistro sul rilievo che non avrebbe percepito come fosse scivolosa la superficie dell’androne.
Nella fattispecie, i giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte hanno accolto il ricorso di un danneggiato, dopo che la Corte d’appello di Cagliari aveva riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Sassari – Sezione distaccata di Alghero, aveva condannato un condominio e la legale rappresentante di un’impresa di pulizia al risarcimento di oltre 16mila euro in favore di un cittadino che, uscendo dall’appartamento della propria zia, era scivolato nell’androne dello stabile che era stato appena lavato dall’impresa di pulizie procurandosi la frattura di tibia e perone.
Per gli ermellini, ha errato il giudice dell’appello a ritenere sussistente il comportamento colposo della vittima perché il sinistro avviene in condizioni di normale visibilità: sul pavimento privo di segnali c’è soltanto l’umidità successiva al lavaggio e dunque la situazione di pericolo risulta meno prevedibile.
Senza dimenticare che l’infortunato non è un condomino ma un semplice ospite, in quanto parente di uno dei proprietari esclusivi: risulta dunque all’oscuro dei giorni e degli orari in cui sono effettuate le pulizie nello stabile e non si può quindi applicare il criterio della prevedibilità dell’evento.
Principi assai condivisibili per un altro precedente in materia che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, offre spunti utili per tanti casi analoghi e cittadini che sinora non sono stati risarciti e che in applicazione di questi criteri potranno ottenere più adeguata tutela.