Alessandro potrà cambiare nome in Alexandra, e non Alessandra, anche per l’anagrafe. Impossibile negare quel nome con la “x” all’uomo che ha cambiato sesso diventando donna a tutti gli effetti per lo Stato: è escluso che nella modifica all’atto di nascita dell’interessata debba avvenire una trasposizione meccanica dell’originario appellativo della richiedente, che peraltro non è sempre possibile. Nulla vieta che possa sempre essere l’interessato, «soggetto chiaramente adulto», a indicare il nuovo nome prescelto dopo aver vinto la causa per la rettificazione del sesso.
È quanto emerge dall’ordinanza 3877/20, pubblicata il 17 febbraio dalla prima sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso dell’interessata: la Suprema corte decide nel merito ordinando all’ufficiale di Stato civile del Comune la correzione dell’atto di nascita della richiedente, che dunque si chiamerà come ha sempre sognato.
Sbaglia la Corte d’appello di Torino a bocciare il nome con la “x” sul rilievo che si tratterebbe di un mero «desiderio voluttuario» della richiedente, mentre il nuovo segno distintivo da inserire nel registro dell’anagrafe sarebbe “Alessandra”, in quanto mera femminilizzazione dell’appellativo originario.
Si tratta infatti di un’interpretazione che non trova supporto nella normativa in materia: le disposizioni non prevedono affatto un calco linguistico fra vecchio e nuovo nome. Trova ingresso la censura che evidenzia come vi siano prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa, oltre ad altri che possono essere percepiti come dell’uno o dell’altro sesso a seconda del contesto linguistico in cui si pone l’interprete.
Il tutto mentre l’articolo 5 della legge 164/82 pone una corrispondenza assoluta fra il sesso anatomico e il nome, anteponendo l’interesse pubblico alla certezza nei rapporti giuridici a quello individuale alla coincidenza fra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità. È d’altronde primario il diritto all’identità sessuale sotteso alla rettificazione del sesso (che può avvenire senza l’intervento che modifica i caratteri anatomici primari).
E il nome, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, costituisce un diritto inviolabile della persona come immediato segno distintivo.
Insomma: la scelta è libera se non viola altre disposizioni normative o diritti di terzi.