Nonostante i pareri del Ministero dei Trasporti, dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e le numerose sentenze su tutto il territorio nazionale e persino della Cassazione Civile e Penale, alcuni Comuni, in barba alla legge e alle più elementari regole della correttezza e trasparenza dell’agire amministrativo, sancite, peraltro, a livello costituzionale, proseguono nell’utilizzo di autovetture abilmente nascoste sui cigli delle strade.
La segnalazione questa volta ci arriva dal Comune di Latiano (BR) che possiamo verificare dalle immagini, che non tradiscono, immortalate da un diligente automobilista. Mercoledì 2 ottobre 2019, sull’asse extraurbano all’uscita della corsia di immissione di Latiano, viene piazzato un autovelox mobile.
Le modalità di rilevazione della velocità è però insolita: l’auto della polizia locale è ferma in divieto di fermata, nascosta dietro il guard rail di separazione tra la rampa di accesso e la strada. L’agente è a bordo dell’auto e rileva tutte le infrazioni, tante, commesse dagli automobilisti. Il limite è di 90 km orari è spesso oltrepassato.
È evidente come le Istituzioni, ancora una volta, impongano ai cittadini il rispetto delle regole non rispettandole loro per primi. Riteniamo gravissimo il comportamento di questi enti che continuano a perseverare in questa odiosa prassi al solo scopo di “far cassa” e che sortisce l’effetto contrario rispetto al fine primario del controllo della velocità per la sicurezza stradale, costituendo, in realtà, una vera e propria insidia o trabocchetto per gli automobilisti.
Per questi motivi e per l’ennesima volta, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita le pubbliche amministrazioni che hanno utilizzato e che continuano a perseguire queste prassi illegittime ad adeguarsi alla legge e ad annullare, in via di autotutela, i verbali per infrazioni al Codice della Strada sin qui redatti e ai Prefetti a intervenire una volta per tutte a sanzionare tali comportamenti illegittimi.
A questo proposito, ricordiamo che è la Corte di Cassazione a fare il punto della situazione, fugando ogni possibile dubbio sulle norme presenti nel Codice della strada, con l’ordinanza n. 6407, emessa dalla VI Sezione Civile e pubblicata il 5 marzo 2019.
La norma di cui all’art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che:
Le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere (…) ben visibili e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da ultimo affermata anche da questa Corte (Cass. 25392/2017, non massimata).
Ecco il video: https://youtu.be/GiJ7z-j3-TA