La vicenda presenta tratti peculiari: sul retro dei buoni, infatti, con riferimento al periodo compreso tra il 1° e il 20° anno, erano presenti plurimi timbri sovrapposti, relativi ai rendimenti della serie P/O e della serie Q/P, ciò che rendeva di fatto impossibile comprendere quale fosse effettivamente applicabile.
L’Arbitro Bancario Finanziario ha accolto il ricorso ritenendo che il comportamento di Poste Italiane fosse assolutamente ambiguo e ha quindi optato per l’applicazione delle condizioni, tra tutte quelle previste, più favorevoli alla risparmiatrice e dunque per quelle riportate dalla tabella prestampata sul retro dei titoli, senza considerare i timbri sovrapposti.
Con la stessa pronuncia, poi, con riguardo al successivo periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dalla data di emissione del buono, l’Arbitro Bancario Finanziario ha confermato un principio ormai ben consolidato: con riguardo ai buoni sottoscritti posteriormente al D.M. 13.06.1986 (Gava – Goria), il risparmiatore ha il diritto di incassare quanto risulta dall’applicazione del rendimento stampato originariamente sul retro dei buoni stessi.
La nostra associazione assiste già molti risparmiatori nelle vertenze aventi ad oggetto il rimborso dei buoni fruttiferi trentennali della serie Q/P, ma anche della serie AA e di altre serie ancora.
Chi fosse interessato a contattare i nostri esperti per ricevere assistenza, potrà scrivere alla email: [email protected] indicando nell’oggetto “BFT”.
Monica Satolli, Segretaria Nazionale UNC