Rimborso dei titoli di viaggio
Ecco, nel dettaglio, cosa prevede l’art. 28 in materia di rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici.
Per prima cosa si stabilisce che ricorre il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, previsto dall’art. 1463 del Codice Civile, nel caso di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre stipulati:
- (a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena, ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
- (b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto;
- (c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva, ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- (d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
- (e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
- (f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Ebbene, tutti questi soggetti, se vogliono avere il rimborso del biglietto, devono comunicare al vettore che rientrano in una delle situazioni sopra riportate – dalla lettera a) alla lettera f) – allegando il titolo di viaggio o, nel caso delle lettera e), ossia manifestazioni anche la documentazione attestante, la programmata partecipazione alla manifestazione, quindi, ad esempio, il biglietto d’ingresso.
Tale comunicazione va effettuata entro trenta giorni, che decorrono:
- per i casi dalla lettera a) alla d), dalla cessazione delle situazioni descritte;
- per il caso della lettera e), ossia concorsi e manifestazioni, i 30 giorni scattano dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o del concorso o della manifestazione;
- per il caso della lettera f), ossia per i titolo di viaggio, dalla data prevista per la partenza.
Suggeriamo, quindi, ai consumatori, anche se hanno già presentato al vettore la richiesta di rimborso, di presentarla nuovamente, così da fare riferimento al decreto n.9 del 2 marzo 2020 e specificare in quale situazione rientrano. Altrimenti il vettore potrebbe accampare scuse per non rimborsarvi!
Il vettore, entro quindici giorni da questa comunicazione del consumatore, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Pacchetti turistici
I consumatori che hanno acquistato un pacchetto turistico, sempre con riferimento a quelli che rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a f), possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (ossia le zone rosse).
In caso di recesso, l’organizzatore può:
- offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
- procedere al rimborso entro 14 giorni dal recesso;
- emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
La nostra posizione
In questa situazione, sia chiaro, i tour operator vanno aiutati. Ma il Governo ha scelto il modo peggiore per farlo: l’unico che danneggia i diritti del consumatore. Non si sono resi conto che i problemi delle agenzie di viaggio non sono certo le disdette di marzo, quanto le mancate prenotazioni per questa estate. E non è certo riducendo i diritti dei loro clienti che questi potranno essere incoraggiati a fare nuove prenotazioni, né modificando quanto prevede il Codice del Turismo in tema di rimborsi.
Il punto è che mentre prima nulla vietava al consumatore di accettare un voucher, ma poteva pretendere, se non gli andava bene, il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, entro quattordici giorni, ora la scelta di cosa fare passa al tour operator. Un’inaccettabile compressione dei diritti dei turisti visto che si potevano trovare altre strade: il Governo, ad esempio, poteva prevedere un Fondo a cui i tour operator, in caso di problemi di liquidità, potevano attingere per i rimborsi, a tasso di interesse zero, semmai prevedendo, come unica deroga, di allungare il termine troppo stringente di 14 giorni previsti dal Codice del turismo per la restituzione al consumatore. Procedure che non sarebbero rientrate nei casi vietati dall’Europa in materia di aiuti di Stato, come sostengono alcuni, dato che l’art 107 del TFUE, ossia del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, prevede, come eccezione al divieto, “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali“, come è appunto, il Coronavirus.
Scuole
Nel caso della sospensione dei viaggi e iniziative d’istruzione organizzati dalle scuole, sia sul territorio nazionale sia all’estero, nel riconoscere il diritto di recesso dei viaggiatori, si precisa che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Cosa manca
Fin qui quello che prevede il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020. Ma molte altre situazioni sono state trascurate. Dunque, cosa accadrà per chi non rientra in questo decreto? Il legislatore dell’emergenza non lo dice e, a giudicare dai reclami già pervenuti all’Unione Nazionale Consumatori, dobbiamo prevedere enormi contenziosi con i tour operator: in teoria, laddove non si rientri nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione elencati dal decreto (ad esempio se avessero un biglietto per recarsi in una località a ridosso della zona rossa) dovrebbe valere il Codice del Turismo. Ma non sarà facile dimostrare l’impossibilità di affrontare il viaggio se non si rientra nella casistica prevista dal decreto.
Eventi annullati
E ancora: cosa accade per i biglietti di eventi teatrali, concerti, spettacoli? Ancora una volta il decreto tace e sta esplodendo il contenzioso. Anche se poi, per impossibilità sopravvenuta, le regole sono chiarite dallo stesso Codice Civile che stabilisce l’onere per la parte che deve fornire il servizio, divenuto impossibile, di rimborsare il prezzo al consumatore. In molti ci stanno chiedendo perché quest’onore gravi sulle aziende, considerato che sono a loro volta vittime di un ordine dell’autorità, ma evidentemente il costo della mancata prestazione non può gravare sul consumatore!
Altro tema sul quale sono impegnati i nostri sportelli sono gli eventi sportivi e, in particolare, le partite di calcio della Serie A: anche qui valgono le regole dell’impossibilità sopravvenuta per cui se da un lato il consumatore in forza del citato decreto ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno), d’altro canto le società di calcio sono tenute al rimborso del prezzo del biglietto per la partita annullata o che si dovesse svolgere a porte chiuse (ciò vale anche per gli abbonati che potranno reclamare una quota parte del loro abbonamento).
Inutile dire che tanto gli albergatori tanto le società di calcio e persino (udite, udite!) alcune compagnie aeree stanno rispondendo ai consumatori che di rimborsi è inutile parlare, citando regole contrattuali che però, va ricordato ai consumatori, non sono valide, perché su questo prevale non solo l’ordinaria normativa di consumo ma anche queste regole specifiche emanate dal Governo in conseguenza dell’emergenza Coronavirus.
Monica Satolli, Segretaria Regionale UNC