In questo caso l’Antitrust ha avviato un procedimento e, contemporaneamente disposto in via cautelare l’eliminazione di ogni riferimento all’efficacia preventiva contro la COVID-19 di detergenti, prodotti cosmetici e integratori pubblicizzati e commercializzati sia sul suddetto sito che sulla relativa pagina Instagram. Sia sulla homepage del sito che attraverso il profilo Instagram sono pubblicizzati e venduti prodotti (quali l’”Olio Essenziale di Manuka Antivirale Purificante Antibatterico Optima Naturalis”, l’”Integratore antivirale Manuka Defense Plus Optima Naturals”) di cui si decantano infondate capacità “antivirali”, antibatteriche e antisettiche nonché di rafforzamento del sistema immunitario e di protezione delle vie respiratorie, grazie a principi attivi che combatterebbero microorganismi in grado di scatenare infiammazioni nelle vie respiratorie e nei polmoni. Si vantano, inoltre, proprietà disinfettanti e capacità di contrastare il contagio da parte di detergenti e creme cosmetiche. Nessuna delle suddette affermazioni di carattere terapeutico ha alcun riscontro nella letteratura scientifica, mentre, per quanto riguarda le proprietà disinfettanti, nessuno di questi prodotti è stato registrato come dispositivo medico, classificazione obbligatoria per prodotti che posseggano tali proprietà. Considerando, prima facie, tali affermazioni particolarmente gravi ed insidiose – in virtù dell’alterata capacità del consumatore di valutare correttamente tali pubblicità in un momento come l’attuale, dove il continuo aumento dei contagi rende oggettivamente difficile la capacità di discernimento – l’Antitrust ne ha disposto l’eliminazione. Anche in questo caso, la Carlita Shop S.r.l.s. titolare dei siti in questione dovrà presentare entro 3 giorni una relazione relativa all’ottemperanza del provvedimento. La mancata ottemperanza comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di € e, in caso di reiterata inottemperanza, la sospensione non superiore a 1 mese dall’attività di impresa.
L’Autorità garante della concorrenza ha comunicato, il 24 marzo, nell’ambito della sua attività di controllo su pratiche commerciali sleali relative ad attività di e-commerce inerenti all’emergenza di covid-19, di avere emesso due provvedimenti urgenti in data 22 marzo 2020. Nel primo provvedimento l’Antitrust ha intimato, in via cautelare, alla piattaforma www.gofundme.com, attraverso la quale è possibile effettuare raccolte di fondi a scopo benefico, di modificare la parte relativa alle commissioni percentuali che ogni utente può aggiungere alla somma donata. Tali commissioni, inserite dalla piattaforma in via automatica, vengono devolute per il finanziamento della piattaforma stessa. In pratica, all’utente che stabilisce di effettuare una donazione per una ben definitiva campagna di raccolta fondi (oggi soprattutto per aiutare gli ospedali in prima linea nella battaglia contro il covid-19), viene in automatico aggiunta una commissione del 10 %, come detto, per il funzionamento della piattaforma. L’utente può modificare tale percentuale solo scegliendo nel menu a tendina la locuzione “altro” per poi azzerare la commissione richiesta. L’Autorità ha ritenuto che tali modalità di acquisizione delle commissioni, reclamizzate come facoltative, siano tali da esercitare un indebito condizionamento nei confronti dei soggetti donanti, che potrebbero non rendersi conto della possibilità di modificare o annullare la cifra preimpostata dalla piattaforma, o ritenerla necessaria per il suo funzionamento. Ciò appare particolarmente insidioso in un momento come questo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, dove i consumatori impegnati a versare versamenti in beneficienza potrebbero ridurre le loro attenzioni rispetto ai meccanismi di funzionamento del sito. Anche i ripetuti claim che propongono attività di finanziamento gratuite e senza costi hanno pesato sulla valutazione finale dell’Antitrust che nota come, oltre alle suddette commissioni di finanziamento, siano previsti anche costi connessi alle transazioni con carte di credito e debito.Il sito italiano in questione risponde ad una società di diritto irlandese (GoFundMe Ireland Ltd.) proprietaria di una delle più grandi piattaforme mondiali per la raccolta fondi, il c.d. crowfunding. L’Antitrust ha pertanto disposto che la società irlandese disattivi tale meccanismo automatico di pagamento di commissioni per il funzionamento della piattaforma e presenti, entro 3 giorni, una relazione relativa all’ottemperanza del provvedimento. La mancata ottemperanza comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 di € e, in caso di reiterata inottemperanza, una sospensione non superiore a 1 mese dall’attività di impresa. La seconda misura è stata presa nei confronti del sito carlita shop.