I codici Ateco delle attività individuati con la prima risoluzione, la n. 12, sono da considerarsi a titolo esemplificativo, e non esaustivo, dei soggetti ai quali si applica la sospensione delle scadenze fiscali a causa del coronavirus.
Così, con il nuovo documento pubblicato il 21 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce un aggiornamento del primo elenco pubblicato, specificando che anche in tal caso è necessario considerare la lista puramente a titolo esemplificativo.
Proroga versamenti fiscali e contributivi, nuovo elenco dei beneficiari
Con la risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate amplia l’elenco delle attività che beneficiano della proroga dei versamenti fiscali e contributivi.
Il documento, pubblicato a seguito delle richieste di chiarimenti inviate dalle associazioni di categoria in relazione a quanto disposto dalla risoluzione n. 12/E, include all’elenco dei beneficiari della proroga dei versamenti fiscali e contributivi i seguenti codici Ateco:
- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.
Si tratta di alcune delle imprese maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus, che beneficiano della sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020.
Un elenco che si aggiunge a quello già pubblicato con la risoluzione n. 12/E, ma che resta in ogni caso esemplificativo e non esaustivo.
Sospensione versamenti fiscali e contributivi, elenco dell’Agenzia delle Entrate solo a titolo esemplificativo
In risposta ai quesiti posti dalle Associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’elenco pubblicato prima con la risoluzione n. 12/E e poi con la n. 14/E del 21 marzo 2020 non comprende tutte le attività maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus e alle quali si applica la sospensione dei versamenti.
L’elenco è quindi da considerarsi esclusivamente come esempio delle imprese alle quali si applica la sospensione dei versamenti. Nello specifico, si fa riferimento alle misure introdotte con l’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020 e successivamente estese con il DL Cura Italia (decreto legge n. 18/2020, articolo 61, comma 2, lettere da a a q).
Si tratta quindi dello stop dei termini, fino al 30 aprile 2020:
- delle ritenute alla fonte (articolo 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973) operate come sostituti d’imposta,
- dei termini relativi ad adempimenti e versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti fiscali e contributivi sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate, da concludersi entro il mese di ottobre.